Nuovi interventi in compensazione fiscale per sostenere la collaborazione scuole-imprese e il reinvestimento degli utili

Decisione della Giunta su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico
Adottata oggi in via preliminare dalla Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro, una decisione riguardante il sostegno alla collaborazione fra scuole e imprese e alle imprese che reinvestono i loro utili per creare occupazione e sviluppare ulteriormente la propria attività. La delibera introduce due nuove forme di intervento. La prima premia le imprese trentine che assumono giovani con un contratto di apprendistato formativo nell’ambito di percorsi di formazione in apprendistato “duale” (modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro) e prevede un'agevolazione per ciascun apprendista,, in regime di compensazione fiscale, fino a un massimo di 2.000 euro. La seconda forma di aiuto vuol favorire le imprese che reinvestono gli utili per intraprendere percorsi di sviluppo e innovazione su capitale umano, capitale sociale e capitale fisso. In questo caso è possibile ottenere una compensazione fiscale del 20% sulle spese ammissibili, il cui limite minimo è pari ad euro 10.000 e quello massimo pari a euro 300.000.

Vediamo nel dettaglio le due misure.

Aiuti per collaborazione scuole imprese

Riguardano le imprese trentine che assumono giovani con un contratto di apprendistato formativo nell’ambito di percorsi di formazione in apprendistato “duale” (modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro).

Per apprendistato formativo si intende: un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio formale che prevede un percorso di formazione realizzato in due luoghi, in azienda (formazione interna) e presso un'Istituzione formativa (formazione esterna). L’apprendista è assunto dall’impresa con la quale sottoscrive un piano formativo individuale, parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro per l’apprendistato formativo.

L’assunzione deve riguardare:

- giovani tra i 15 e i 25 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

- giovani tra i 18 e i 30 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato di Alta formazione e Ricerca.

Possono accedere alle agevolazioni le piccole-medie imprese, i consorzi di imprese e le grandi imprese, le imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa e le agenzie interinali, anche qualora l'apprendistato venga svolto in altre imprese.

Per richiedere l'agevolazione è necessario che l'impresa abbia svolto, nel periodo dichiarato, l'attività formativa prevista nel piano formativo individuale.

L'agevolazione è concessa (in compensazione fiscale) entro un limite massimo annuale, per ciascun apprendista, di 2.000 euro e nel limite massimo numerico di assunzioni con contratto di apprendistato previsti dalla normativa in materia.

Per la quantificazione dell'importo che verrà riconosciuto come agevolazione si terrà conto della durata dei periodi del contratto di apprendistato formativo realizzati e documentati, proporzionati sull'intero anno solare, riconoscendo un importo mensile di € 166,67.

Aiuti per il reinvestimento degli utili

Si tratta di aiuti concepiti per favorire comportamenti aziendali virtuosi di sviluppo del capitale umano, sociale e fisso da parte di imprese che reinvestono gli utili. 

Possono accedere alle agevolazioni le piccole-medie imprese, i consorzi di imprese, le grandi imprese, le imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa e le agenzie interinali.

Le spese che possono rientrare nell’intervento sono le seguenti:

Capitale umano

  • spese di formazione per i dipendenti acquisita dall’azienda (ammissibile solo spesa fatturata dall'organizzatore del corso);
  • costi derivanti dall’applicazione di contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività;
  • spese di assunzione di soggetti deboli o svantaggiati (soggetti deboli, svantaggiati e disabili come definiti dalla Agenzia del Lavoro;

Capitale sociale

  • costi per investimenti fissi per welfare aziendale, per progetti di flessibilità e di conciliazione famiglia-lavoro nonché per progetti di servizi di prossimità; sono ammesse ad agevolazione unicamente le spese per investimenti non legate alla gestione delle iniziative;
  • costi per investimenti fissi e servizi per l’ottenimento della certificazione Family Audit;
  • costi per investimenti fissi finalizzati all’economia della condivisione. Per investimenti destinati all'economia della condivisione si intendono investimenti in comunione con altri soggetti realizzati congiuntamente da più imprese, al fine di un utilizzo congiunto.

Capitale fisso

  • spese per investimenti (mobiliari o immobiliari accessori) innovativi o per programmi di innovazione di processo, di prodotto o di organizzazione);
  • spese per investimenti (mobiliari e immobiliari) per l’industrializzazione di progetti di ricerca, di prototipi o di brevetti;
  • spese per la penetrazione all’estero anche attraverso missioni organizzate da Trentino sviluppo.

Si accede al contributo presentando domanda in procedura automatica per la compensazione fiscale alla conclusione dell’anno di riferimento.

In relazione alle spese ammissibili è possibile ottenere un intervento del 20% da scontare come compensazione fiscale in sede di versamento di imposte e tasse aziendali. Le spese ammissibili sopra indicate sono quelle sostenute a partire al 1 gennaio 2018. Il limite minimo di spesa è pari ad euro 10.000 e il limite massimo pari ad euro 300.000.

La spesa ammissibile è fissata in 5 volte l’entità dell’utile conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e mantenuto in azienda.

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