Covid e lavoratori sospesi, la misura estesa a tutto il 2021
L'indennità rappresenta un sostegno economico provinciale aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), per gli operai dell'agricoltura (CISOA), la CIG in deroga, o gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, erogato a favore dei lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro a seguito dell’interruzione parziale o totale delle attività collegata all’emergenza COVID-19.
Per poter accedere al sostegno occorre essere stati sospesi per almeno 300 ore nel corso del 2021, riproporzionate nel caso di part-time. Coloro che hanno richiesto e beneficiato dell'indennità con riferimento al primo semestre 2021, possono presentare domanda per le ore residue di sospensione maturate nella seconda parte dell'anno. L'entità della misura è pari a 1 o 1,5 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro (quindi, nel caso di lavoratore a tempo pieno, per un minimo compreso tra i 300 e i 450 euro di integrazione) in base alle rispettive fasce di reddito. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2022 on line sul sito di Agenzia del lavoro alla pagina: www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Integrazione-al-reddito-per-lavoratori-sospesi-causa-COVID-19.
