Attivazione e monitoraggio, aggiornata la disciplina dell'Assegno Unico Provinciale per la Quota A
Il principio è quello di rafforzare il carattere abilitante della misura, come spiega il vicepresidente Achille Spinelli: “Abbiamo voluto rendere ancora più centrale il principio dell’attivazione come condizione per accedere alla Quota A dell’AUP. Questa misura non deve limitarsi a essere un sostegno assistenziale, ma diventare uno strumento capace di accompagnare le persone verso una maggiore autonomia attraverso il lavoro, fattore decisivo di inclusione sociale e di dignità personale. L'obiettivo è quindi sostenere ma anche responsabilizzare, favorendo percorsi concreti di inserimento lavorativo e creando le condizioni perché ciascuno possa superare una situazione di fragilità e costruire una prospettiva di stabilità”.
La delibera dettaglia operativamente le linee guida tracciate con il Decreto del presidente Maurizio Fugatti dello scorso 27 aprile, ed introduce come regola generale per i beneficiari della Quota A - quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita - la necessità di attivazione lavorativa per tutti i componenti del nucleo familiare privi di impiego, disoccupati o con contratto di lavoro inferiore ai sei mesi.
Per rendere effettivo questo principio vengono introdotti strumenti di monitoraggio dell’obbligo di attivazione. Per i componenti del nucleo familiare attivabili che omettano di attivarsi per superare la propria condizione di difficoltà occupazionale, è previsto un meccanismo di riduzione graduale della Quota A, il cosiddetto “decalage”, pensato per disincentivare tali condotte.
Saranno quindi applicati specifici criteri la cui inosservanza comporterà la riduzione dell’importo, previo accertamento del mancato rispetto di un periodo minimo di stato occupazionale e di una determinata soglia reddituale verificatisi nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda.
In via transitoria, il meccanismo del decalage verrà applicato alle domande relative ai periodi di riferimento successivi a quello decorrente dal 1 luglio 2026 - 30 giugno 2027.
Un’altra novità riguarda l’introduzione dell’incompatibilità tra la percezione della Quota A e la componente dell’assegno di inclusione. Si passa infatti dall’attuale criterio di non cumulabilità a quello generale di incompatibilità tra le due misure: il percettore dell’assegno di inclusione non potrà quindi presentare domanda di accesso alla Quota A dell’AUP.
La delibera richiama inoltre il nuovo indicatore "Povertà" introdotto nella nuova Disciplina dell'indicatore ICEF tra i criteri per l'accesso alla Quota A dell'AUP. In particolare, viene fissato a 0,165 il valore richiesto per l’accesso alla Quota A e vengono introdotti criteri che consentono, nei nuclei con uno o più soggetti con disabilità appartenenti a determinate classi di non autosufficienza, di rimodulare l’indicatore in base al numero dei componenti del nucleo e al grado di invalidità.
Anche a seguito delle osservazioni emerse nel confronto sulle nuove misure di condizionalità e sul decalage, la riforma sarà accompagnata da un attento monitoraggio da parte della struttura provinciale competente, così da verificarne l’efficacia e l’impatto sui nuclei familiari interessati.
Nulla cambia invece per le restanti quote dell’AUP – quota B1, B3, C e C2 – , la cui normativa di riferimento è prorogata al 31 dicembre 2026.
Le domande per l'accesso alla quota A potranno essere presentate a partire dal 18 maggio 2026 presso gli sportelli dei Patronati presenti nel territorio provinciale o presso gli sportelli periferici PAT. E' garantita la retroattività della quota per tutte le domande presentate entro il 30 settembre 2026.
Le quote B1 (mantenimento figli minori), B3 ( sostegno alle famiglie con persone invalide), C (sostegno alla natalità) sono automaticamente prorogate fino a dicembre 2026 senza necessità di presentare alcuna domanda. Resta inteso che possono essere presentate nuove domande entro il 31 marzo 2027.
