Alberghi dismessi potranno essere messi a disposizione del personale delle strutture in attività
La Linea guida approvata dalla Giunta inquadra e precisa i seguenti aspetti: cosa si deve intendere per “albergo dismesso”; cosa si deve intendere per “personale”; come vada considerata la gestione dell’albergo dismesso sia nel caso in cui il personale alloggiato appartenga ad un solo esercizio alberghiero, sia se appartenga a diversi esercizi; come vadano intese le normative urbanistiche; come vadano intese le normative sulla sicurezza; come vada definita la tematica dell’imposta di soggiorno.
Nel testo si precisa ad esempio che nell'albergo dismesso utilizzato con questa finalità non può essere effettuata l’attività alberghiera, né possono essere erogati servizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre è consentito l'uso delle cucine da parte del personale ospitato.
Si specifica inoltre che allo stato attuale non può essere assegnata una camera a personale che, pur impiegato nel comparto turistico o dei servizi in generale, non sia alle dipendenze di un esercizio alberghiero, come ad esempio personale di esercizi commerciali, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non collegati ad esercizi alberghieri, di servizi sportivi, di società di impianti, scuole di sci e così via.
L’albergo dismesso fa obbligatoriamente capo ad un gestore o titolare di un esercizio alberghiero attivo che acquisisce il titolo giuridico ad utilizzare la struttura dismessa per il proprio personale. Per titolo giuridico di disponibilità si intendono sia diritti reali (proprietà, usufrutto, uso) che diritti di credito (affitto e tutte le diverse forme di messa a disposizione).
