Copertura quota d'obbligo datori di lavoro pubblici

In questa sezione puoi trovare le modalità per ottemperare all'obbligo dei datori di lavoro pubblici per avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette: modalità di instaurazione del rapporto di lavoro.   

Per l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99, le possibilità offerte alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. L'articolo 7, comma 2, della Legge 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 68/99 (in tema di "Convenzioni"). Ciò significa che gli Enti pubblici possono adempiere agli obblighi assuntivi secondo una o più delle modalità di seguito esposte.

A tal fine si rimanda agli artt. 8 e 9 del Regolamento sul collocamento mirato "Disciplina dell'elenco e delle graduatorie previste dall'art.8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)"

Stipula di una Convenzione di programma (art. 11, L. 68/99)

Per poter effettuare assunzioni con chiamata nominativa e programmare nell'arco dei successivi dodici o ventiquattro mesi gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, tra Agenzia del Lavoro e il Legale rappresentante della Pubblica amministrazione può essere stipulata una Convenzione di programma (simile a quella in uso per le aziende private). La scelta è nominativa, ma limitata alle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quali:

  • persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con percentuale uguale o superiore al 67%;
  • persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intellettive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;
  • ciechi civili e sordomuti riconosciuti dalle Commissioni di accertamento della cecità civile e del sordomutismo;
  • persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
  • invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%.
       

Tale modalità può essere utilizzata solo per l'assunzione di persone con disabilità, e non anche per gli orfani ed equiparati.

Procedure selettive concorsuali

L'articolo 7, comma 2, della L. 68/99 prevede che i lavoratori persone con disabilità iscritti negli appositi elenchi e graduatorie hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota dell'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del DPR 333/2000, tale modalità può essere utilizzata anche per l'assunzione di orfani ed equiparati.

Avviamento obbligatorio in seguito a richiesta numerica

Tale modalità è attuabile per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Essa può essere utilizzata sia per l'assunzione di persone con disabilità (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000).

Si ricorda che con le Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1103 del 28/09/2007 e n. 1116 del 15/05/2009 è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento sul collocamento mirato "Disciplina dell'elenco e delle graduatorie previste dall'art.8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)".

Tra gli allegati è scaricabile il testo coordinato della disciplina degli elenchi e delle graduatorie previste dalla Legge n. 68/99, adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 809 dd. 26 maggio 2014.

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Il prospetto informativo annuale

Le informazioni si trovano nella pagina dedicata al Prospetto informativo annuale.

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