LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione è una condizione giuridica che riguarda una persona che non ha un lavoro, ma è disponibile a lavorare e si dichiara attivamente alla ricerca di un'occupazione. Per essere riconosciuti formalmente come "disoccupati" e poter usufruire di benefici, servizi di collocamento e sussidi, è necessario soddisfare determinati requisiti e compiere specifici passi amministrativi, come la presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
Come si ottiene e perché serve
Lo "stato di disoccupazione" si ottiene e si formalizza tramite la presentazione da parte della persona disoccupata della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro, cioè il riconoscimento formale della propria condizione di disoccupato/a.
Lo stato di disoccupazione è necessario, tra le altre cose, per usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro offerti dal Centro per l'Impiego (CPI), per accedere alle forme di sostegno al reddito, per essere avvantaggiati nell’assunzione grazie agli sgravi contributivi concessi alle aziende che assumono disoccupati, ecc.
Come sospendere il proprio stato di disoccupazione
A chi viene assunto a tempo determinato o indeterminato (anche con contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione viene sospeso fino ad un massimo di 180 giorni. Se il contratto di lavoro si risolve, per un qualsiasi motivo, prima che siano decorsi i 180 giorni, si ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità dello stesso ricomincia a maturare dalla fine della sospensione.
Il termine della sospensione viene accertato d’ufficio, dunque non si ha alcun onere di comunicazione nei confronti del Centro per l'Impiego (CPI).
Come conservare il proprio stato di disoccupazione
Se dal contratto di lavoro deriva una retribuzione prospettica annua inferiore ai 8.174 euro per i rapporti subordinati o parasubordinati (retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, dunque al netto dei contributi a carico del/la lavoratore/trice) e 5.500 euro per i rapporti di lavoro autonomo, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del suo stato di disoccupazione. Laddove, invece, ne derivi un reddito superiore, per i primi 180 giorni si applicherà un regime di sospensione dello stato di disoccupazione con decadenza dello stesso al 181 giorno di lavoro.
Lo stato di disoccupazione e tirocinio/lavori socialmente utili
Chi svolge un tirocinio, anche se percepisce una indennità di partecipazione, può sempre rilasciare la DID in quanto non si tratta di retribuzione, non essendo esso un rapporto di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono per chi svolge un lavoro di pubblica utilità/lavori socialmente utili.