La Convenzione di programma Art.11 Legge 68/99

Le convenzioni di programma sono degli accordi stipulati tra impresa e Agenzia del Lavoro per la copertura della quota d’obbligo tramite graduale inserimento delle persone con disabilità.

A chi è rivolta

E’ rivolta alle imprese soggette all’obbligo di cui alla Legge 68/99.

In cosa consiste

Le convenzioni di programma sono degli accordi stipulati tra impresa e Agenzia del Lavoro per la copertura della quota d’obbligo tramite graduale inserimento delle persone con disabilità.

Da un lato, le convenzioni di programma prevedono un ampio lasso di tempo entro il quale assumere nominativamente l'intero numero di persone con disabilità concordato e dall'altro, in quanto "contratti", impongono il tassativo rispetto dei termini fissati e una fattiva disponibilità dell'impresa a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o conseguibili mediante l'utilizzo di specifici percorsi formativi.    

In tal modo le imprese che hanno aderito a tali programmi potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e con l'aiuto degli operatori di riferimento per il collocamento mirato dei Centri per l'impiego, i lavoratori in possesso delle capacità (o spesso, delle abilità potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell'organico che risulti a vantaggio sia del lavoratore (in termini di soddisfazione professionale ed integrazione lavorativa) che del datore di lavoro (sotto il profilo della produttività).

In sintesi, la Convenzione di programma presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:

  • integrale assunzione nominativa;
  • graduale copertura della quota d'obbligo;
  • riconoscimento immediato dell'ottemperanza all'obbligo;
  • assistenza degli operatori di riferimento per il collocamento mirato;
  • possibilità di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d'opera o alla scadenza    

Chi può fare richiesta

Possono fare richieste le imprese soggette agli obblighi di cui alla Legge 68/99.

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