Sostegno al reddito straordinario per lavoratori sospesi nel 2023 per eventi calamitosi, incendi o scoppi

MISURA SCADUTA - Intervento 3.6C - Indennità provinciale straordinaria di integrazione al reddito per lavoratori sospesi dal lavoro nel 2023 in conseguenza ad eventi calamitosi, incendi o scoppi non imputabili all’impresa o ai lavoratori. 

In cosa consiste
   

E’ un’indennità provinciale straordinaria di integrazione del reddito a favore di lavoratori che nel corso del 2023 sono stati sospesi dal lavoro in conseguenza di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di calamità o in conseguenza di incendi o scoppi non imputabili all’impresa o ai lavoratori.

Consulta l’Avviso integrale, scaricabile dalla sezione ALLEGATI.

 

I requisiti del lavoratore
    

L’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; 
  • l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 50 ore di sospensione effettuate nel 2023 in conseguenza di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di calamità o in conseguenza di incendi o scoppi non imputabili all’impresa o ai lavoratori; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno;
  • beneficiare per le sospensioni di cui al punto precedente della cassa integrazione o dell’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
       

Ricorda!

Nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell’anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.

Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito. 

Si precisa, altresì, che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell’ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito nel periodo per il quale l’integrazione è richiesta.

 

L’ammontare dell’indennità
   

L’importo orario dell’indennità è pari a 1,50 euro lordi.

Vai al punto 4 dell’Avviso per maggiori informazioni su trattamento fiscale.

Vai al punto 6, 7, 8, 9 e 10 dell’Avviso per maggiori informazioni su modalità di riconoscimento e concessione dell'indennità, obblighi e controlli.

 

Termini e modalità di presentazione della domanda
    

I termini di presentazione della domanda sono scaduti il 28 febbraio 2024.

Vai al punto 5 dell’Avviso per maggiori informazioni su modalità di concessione ed erogazione del sostegno.

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