Sostegno al reddito per lavoratori sospesi nel 2024
Intervento 3.6C - Indennità provinciale di sostegno al reddito per lavoratori sospesi dal lavoro nell’anno 2024
In cosa consiste
E’ un’indennità provinciale di sostegno al reddito a favore di lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro nel corso del 2024 e che hanno beneficiato della cassa integrazione o dell’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
I requisiti del lavoratore
L’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento alla data di approvazione del presente Avviso e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa;
- per l’anno 2024, l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno.
-
aver beneficiato della cassa integrazione o dell’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Attenzione!
Nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell’anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.
Solo nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.
Si precisa inoltre che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell’ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito nel periodo per il quale l’integrazione è richiesta.
L’ammontare dell’indennità
L’importo orario dell’indennità è pari a 1,50 euro lordi.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda è redatta in carta semplice, utilizzando il modulo di domanda scaricabile dalla sezione Modulistica di questa pagina, e deve essere presentata dal lavoratore, a pena di decadenza, a partire dal 10 novembre 2025 fino al 31 dicembre 2025 mediante invio all’indirizzo amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it .
Attenzione!
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- la tipologia di contratto (tempo pieno o part-time con relativa percentuale);
- le ore di sospensione maturate nell’anno 2024, evidenziando in particolare, per ciascun mese, le ore di sospensione (ad esclusione delle ore di sospensione per evento meteo);
- il numero del conto corrente, intestato o cointestato all’assegnatario del finanziamento, su cui verrà effettuato il versamento.
