Sostegno al reddito per lavoratori sospesi nel 2022

MISURA SCADUTA - Intervento 3.6C - Indennità provinciale di sostegno al reddito per lavoratori sospesi dal lavoro nel 2022.

In cosa consiste
   

E’ un’indennità provinciale di sostegno al reddito a favore di lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro nel corso del 2022 e che hanno beneficiato della cassa integrazione o dell’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Consulta l’Avviso integrale, scaricabile dalla sezione "Allegati".

I requisiti del lavoratore
    

L’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento alla data del 29/09/2023 (data di approvazione dell'Avviso) e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa;
  • per l’anno 2022, l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno.
  • aver beneficiato della cassa integrazione o dell’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
        

Ricorda!
Nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell’anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.

Solo nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.

Si precisa inoltre che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell’ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito nel periodo per il quale l’integrazione è richiesta.

L’ammontare dell’indennità
   

L’importo orario dell’indennità è pari a 1,50 euro lordi.

Vai al punto 4 dell’Avviso per maggiori informazioni su trattamento fiscale.

Vai al punto 6, 7, 8, 9 e 10 dell’Avviso per maggiori informazioni su modalità di riconoscimento e concessione dell'indennità, obblighi e controlli.

 

Termini e modalità di presentazione della domanda
    

I termini di presentazione della domanda sono scaduti il 30 novembre 2023.

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