Sostegno al reddito per lavoratori agricoli

Intervento 3.6B - Sostegno al reddito concesso ai lavoratori agricoli

In cosa consiste

Si tratta di un sostegno economico provinciale a favore di persone che sono state licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro e che hanno i requisiti minimi per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola erogato dall’INPS. Sono considerate al pari del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione della retribuzione.
Il sostegno per lavoratori agricoli si aggiunge a quello statale erogato dall’INPS.

Beneficiari e requisiti

Beneficiano del sostegno al reddito le persone licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, oppure che si sono dimesse per mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni, in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:

  • residenza e domicilio in provincia di Trento al momento del licenziamento
  • iscrizione in stato di disoccupazione
  • possesso dei requisiti minimi per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola
  • sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’impiego di riferimento.

Decorrenza e durata

Il sostegno al reddito per lavoratori agricoli spetta dal giorno successivo al licenziamento ed ha una durata pari a quattro mesi.

L'ammontare del sostegno e cumulabilità

Il sostegno è pari a 850 euro lordi mensili ed è proporzionato all’orario del rapporto di lavoro cessato.

Il sostegno è cumulabile, fino a concorrenza dell’importo, con l’assegno ordinario di invalidità eventualmente percepito.

Non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia previdenziale ad esclusione dell’assegno regionale al nucleo familiare e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione di pensione anticipata o di vecchiaia.

Modalità di accesso e di erogazione

L'accesso al sostegno al reddito avviene su domanda da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dal licenziamento al Centro per l’impiego di riferimento sul territorio, al quale il lavoratore deve recarsi munito di:

  • documento di identità,
  • codice fiscale,
  • lettera di licenziamento/dimissioni
  • e, se cittadino extracomunitario, di permesso di soggiorno.
       

Un operatore dedicato del Centro accerterà o confermerà (se il lavoratore ha già effettuato l’iscrizione attraverso i servizi on-line di Agenzia o dell’ INPS ) lo stato di disoccupazione del lavoratore e gli illustrerà i servizi che Agenzia del Lavoro offre ai disoccupati per aiutarli a trovare una nuova occupazione, concordando con lo stesso quelli più adatti al suo caso specifico.

Quanto concordato sarà contenuto in un documento chiamato Patto di servizio personalizzato che il lavoratore dovrà sottoscrivere.

L'erogazione avviene con cadenza mensile nel corso del mese successivo al quale si riferisce, per periodi di disoccupazione maturati superiori a 10 giorni.

Sospensione e decadenza

Se durante il periodo di percezione del sostegno ti rioccupi con rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, di durata pari o inferiore ai 6 mesi (ossia compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione), il sostegno è sospeso e riprenderà ad essere erogato, per l’importo residuo spettante, al termine del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa cui consegua la perdita dello stato di disoccupazione, il lavoratore perde il diritto al sostegno al reddito.

Il lavoratore decade altresì qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalla disciplina nazionale e provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

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