Sostegno al reddito per disoccupati

Intervento 3.6A - Sostegno al reddito concesso ai lavoratori licenziati per superamento del periodo di comporto o per sopravvenuta inidoneità alla prestazione

In cosa consiste

Si tratta di un sostegno al reddito a favore di persone che sono state licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto.
Tale sostegno economico provinciale si aggiunge a quello statale erogato dall’INPS.

Beneficiari e requisiti

Beneficiano dell'indennità le persone licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto, con un’anzianità aziendale di almeno 180 giorni, in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:

  • sono prive di occupazione per almeno 30 giorni di calendario, anche non continuativi
  • sono residenti e domiciliate in provincia di Trento al momento del licenziamento
  • hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
  • hanno sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’impiego di riferimento

Decorrenza e durata

Il sostegno al reddito spetta dal giorno successivo la conclusione della NASpI per una durata massima di 120 giorni.

L'ammontare del sostegno e cumulabilità

Il sostegno è pari a 20,00 euro per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione ed è riproporzionata in caso di part-time.

Modalità di accesso e di erogazione

L'accesso al sostegno al reddito avviene su domanda da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dal licenziamento al Centro per l’impiego di riferimento sul territorio, al quale il lavoratore deve recarsi munito di:

  • documento di identità
  • codice fiscale
  • lettera di licenziamento (nel caso di superamento del periodo di comporto), oppure di certificazione ai sensi di legge che attesti l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione
        

Un operatore dedicato del Centro accerterà o confermerà (se il lavoratore ha già effettuato l’iscrizione) lo stato di disoccupazione del lavoratore e gli illustrerà i servizi che Agenzia del Lavoro offre ai disoccupati per aiutarli a trovare una nuova occupazione, concordando con lo stesso quelli più adatti al suo caso specifico.

Quanto concordato sarà contenuto in un documento chiamato Patto di servizio personalizzato che il lavoratore dovrà sottoscrivere.

L'erogazione avviene con cadenza mensile.

Sospensione e decadenza

Se durante il periodo di percezione del sostegno il lavoratore si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, di durata pari o inferiore ai 6 mesi (ossia compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione), il sostegno è sospeso e il lavoratore è tenuto, al termine del lavoro, a presentare domanda di ammortizzatore statale. Nel caso di accoglimento di tale istanza, il sostegno al reddito provinciale si conclude e la pratica è archiviata.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa cui consegua la perdita dello stato di disoccupazione, il lavoratore perde il diritto al sostegno.

Il lavoratore decade altresì qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalla disciplina nazionale e provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

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