Agenzia del Lavoro
Il luogo delle opportunità

Offerta formativa per apprendisti

In questa sezione è illustrata l'offerta formativa per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.  
    

Di cosa si tratta
   

La formazione in apprendistato professionalizzante si distingue in: 

Formazione di base e trasversale

La formazione per le competenze di base e trasversali è offerta da Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del Programma operativo FSE+ 2021-2027 con le risorse finanziarie dell'Unione Europea- Fondo Sociale Europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. A tutti gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, è assegnato un buono formativo annuale per la formazione di base e trasversale, del valore massimo di € 734,00, corrispondenti a 40 ore annuali massime.

   

I destinatari degli interventi relativi alla Formazione di base e trasversale sono i giovani assunti dai 18 ai 30 anni non compiuti (o dai 17 anni se in possesso di qualifica professionale) con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, presso datori di lavoro che hanno sede legale o operativa in provincia di Trento, presso la quale l’apprendista lavora.

Formazione professionalizzante La formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro; durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali.

Come accedere all’offerta formativa
  

Per accedere all’offerta formativa:

  1. Agenzia del Lavoro comunica al datore di lavoro le informazioni per accedere all’offerta formativa
    Al momento dell’assunzione dell’apprendista, il datore di lavoro riceve un’email da Agenzia del Lavoro contenente tutte le informazioni necessarie per accedere all’offerta formativa pubblica con sistema voucher.
       
  2. L’apprendista, in accordo col datore di lavoro, sceglie l’ente formativo accedendo all’elenco soggetti formatori abilitati
    La formazione è fruita scegliendo uno dei soggetti formatori inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati all’erogazione dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti approvato con determinazione dirigenziale di Agenzia del Lavoro n. 36 del 31 gennaio 2024.
       
    ► Vai all’Elenco dei soggetti abilitati
    ► Verifica il Servizio erogato dai soggetti abilitati all’erogazione della formazione
       

    La formazione deve avere come oggetto i moduli contenuti nel Catalogo provinciale della formazione di base e trasversale. 

    ► Vai al Catalogo provinciale della formazione di base e trasversale per visionare i diversi moduli ed i loro contenuti. 
       

    I moduli TRAA1 e TRAC1 sono obbligatori per la prima annualità, se non già frequentati in precedenti rapporti di apprendistato.
    Si evidenzia che il modulo TRAC1 deve comprendere 2 ore per la trattazione della pensione complementare e 2 ore sul ruolo delle rappresentanze, erogato, ove possibile, coinvolgendo le organizzazioni sindacali e datoriali.

    I moduli d’italiano per stranieri non sono previsti nel Catalogo provinciale. Nel caso di apprendisti stranieri con difficoltà di comprensione della lingua italiana è cura dell’azienda farsene carico.

    Agenzia del Lavoro si riserva la possibilità di introdurre nuovi moduli nel Catalogo Provinciale o di modificare quelli esistenti.
       

  3. L’apprendista sottoscrive con il datore di lavoro la lettera di incarico
    L’apprendista, in accordo con il datore di lavoro, dopo aver scelto il soggetto formatore, sottoscrive con quest’ultimo, una lettera di conferimento incarico per la formazione di base e trasversale, secondo un modello predisposto da Agenzia del Lavoro.
     Visualizza il FACSIMILE Lettera conferimento incarico
       
  4. Il soggetto formatore fornisce assistenza ad apprendista e datore di lavoro nella stesura del PIF e, all'apprendista, nella compilazione online della richiesta assegnazione buono
    Ricevuto dall’azienda l’incarico formale per l’erogazione dell’attività formativa, sottoscritto dall’apprendista, dal datore di lavoro e per accettazione dall’ente stesso, il soggetto formatore deve:
       

    - fornire consulenza nella stesura del Piano Individuale Formativo (PIF), compilato secondo il seguente modello predisposto da Agenzia del Lavoro FACSIMILE Piano Individuale Formativo (PIF)
    - assistere l’apprendista nella compilazione online della richiesta di assegnazione buono all’Amministrazione
       
    ► Vai alla procedura di compilazione e presentazione online della domanda
       

    Attenzione
    La richiesta del buono online da parte dell’apprendista sarà inviata all’Amministrazione tramite sistema informatico di gestione, indicando gli estremi della marca da bollo.
    Il buono è univoco e può essere attivato presso un solo soggetto formatore nell’annualità in corso.
    A cadenza indicativamente mensile, con determinazione dirigenziale di Agenzia del Lavoro, è approvata l’assegnazione dei buoni agli apprendisti.
    L’attività formativa non potrà avviarsi prima della comunicazione agli interessati dell’avvenuta assegnazione dei buoni da parte dell’Amministrazione.

   
Durata della formazione
   

La durata della formazione è determinata, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
Il monte ore per la formazione trasversale è:

  • 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado (licenza media);
  • 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
        

Nei casi previsti dall’art. 44 comma 5 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, laddove la formazione trasversale sia articolata in più stagioni, la durata massima è rapportata alla durata dei singoli rapporti a tempo determinato (stagionali), secondo la seguente suddivisione:

  • per contratti di durata fino a 3 mesi: 0 ore
  • per contratti di durata superiore a 3 mesi fino a 6 mesi: 20 ore
  • per contratti di durata superiore a 6 mesi: 40 ore
        

In caso di contratti inizialmente previsti di durata pari o inferiore a 3 mesi, l’obbligo formativo scatta se il contratto è prorogato (anche più volte) per una durata complessiva superiore a 1 mese e se la durata complessiva del rapporto di lavoro supera i 3 mesi. In caso di proroghe di contratti di durata superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi, l’obbligo formativo rimane di 20 ore, anche nel caso in cui la durata complessiva dell’attività lavorativa risulti superiore a 6 mesi.

Il percorso formativo per ogni apprendista ha durata massima di 40 ore ogni annualità, fino ad un massimo di tre anni, in base agli obblighi normativi. Poiché il CCNL Artigianato prevede una durata del contratto di apprendistato professionalizzante fino a 5 anni, l’erogazione del servizio di formazione prevista dal buono va sempre inteso al massimo entro i primi tre anni.

La durata della formazione può essere ridotta in presenza di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione ad uno o più moduli formativi previsti dal Catalogo Provinciale. I crediti sono riconosciuti a partire dal 14 settembre 2011.

La formazione sulla sicurezza generale e specifica dell’apprendista non rientra nell’offerta formativa pubblica ed è a carico dell’azienda. Nella fase di stesura del PIF, i crediti formativi sulla sicurezza ricavati dal codice ATECO e dal livello di rischio specifico per l’apprendista comunicati dall’azienda, sono riconosciuti automaticamente in riduzione sulle 40 ore della prima annualità.

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