Agenzia del Lavoro
Il luogo delle opportunità

Le collaborazioni organizzate dal committente

Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato ex novo le collaborazioni coordinate e continuative, disponendo il superamento del contratto a progetto e l'abrogazione della previgente disciplina delle collaborazini continuative rese dai titolari di Partita Iva.

Definizione

Dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Eccezioni

Non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei seguenti casi:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragioni di particolari esigenze produttive e organizzative del settore;
  • collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, ale discipline sportive associate e agli enti riconosciuti dal Coni.

Stabilizzazioni

Dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano dell'estinzione degli illeciti connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Tale beneficio è riconosciuto a condizione che:

  1. i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione nelle sedi protette (commissioni di conciliazione o di certificazione);
  2. il datore di lavoro non receda dal contratto nei 12 mesi successivi se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sono fermi gli effetti di eventuali ispezioni effettuate prima dell'assunzione a tempo indeterminato.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 2 e 54.

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