Le collaborazioni organizzate dal committente

Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato ex novo le collaborazioni coordinate e continuative, disponendo il superamento del contratto a progetto e l'abrogazione della previgente disciplina delle collaborazini continuative rese dai titolari di Partita Iva.

Definizione

Dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Eccezioni

Non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei seguenti casi:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragioni di particolari esigenze produttive e organizzative del settore;
  • collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, ale discipline sportive associate e agli enti riconosciuti dal Coni.

Stabilizzazioni

Dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano dell'estinzione degli illeciti connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Tale beneficio è riconosciuto a condizione che:

  1. i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione nelle sedi protette (commissioni di conciliazione o di certificazione);
  2. il datore di lavoro non receda dal contratto nei 12 mesi successivi se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sono fermi gli effetti di eventuali ispezioni effettuate prima dell'assunzione a tempo indeterminato.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 2 e 54.

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