Le collaborazioni organizzate dal committente
Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato ex novo le collaborazioni coordinate e continuative, disponendo il superamento del contratto a progetto e l'abrogazione della previgente disciplina delle collaborazini continuative rese dai titolari di Partita Iva.
Definizione
Dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Eccezioni
Non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei seguenti casi:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragioni di particolari esigenze produttive e organizzative del settore;
- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, ale discipline sportive associate e agli enti riconosciuti dal Coni.
Stabilizzazioni
Dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano dell'estinzione degli illeciti connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Tale beneficio è riconosciuto a condizione che:
- i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione nelle sedi protette (commissioni di conciliazione o di certificazione);
- il datore di lavoro non receda dal contratto nei 12 mesi successivi se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Sono fermi gli effetti di eventuali ispezioni effettuate prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Normativa di riferimento
D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 2 e 54.