Agenzia del Lavoro
Il luogo delle opportunità

La somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro consiste nella fornitura di manodopera da parte di agenzie autorizzate.

Definizione

La somministrazione di lavoro è un particolare rapporto che coinvolge tre soggetti:

  • il somministratore (agenzie di somministrazione iscritte in un apposito Albo nazionale),
  • l'utilizzatore (soggetto che usufruisce della manodopera così fornita)
  • il lavoratore.

Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione).

Questo tipo di rapporto prevede quindi due contratti:

  • un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
  • un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

a) la somministrazione a tempo indeterminato

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore (limite quantitativo).

In caso di assunzione a tempo indeterminato, al contratto di lavoro tra somministratore  e lavoratore si applicano le regole del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità.

La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non si applica alle pubbliche amministrazioni.

b) la somministrazione a tempo determinato

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione  a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione. In ogni caso è esente da tali limiti la somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati.

In caso di assunzione a tempo determinato, al contratto di lavoro tra somministratore  e lavoratore si applicano le regole del contratto a termine, escluse le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2 (proroghe), 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza) del D. Lgs. 81/2015. Le condizioni previste per il rapporto di lavoro a tempo determinato dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 (durata massima e causali di giustificazione dell'apposizione del termine), si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Divieti

Il contratto di somministrazione è vietato:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
  • per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diritti e doveri del lavoratore somministrato

Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima. Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.

L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Ha inoltre uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice.

L'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati (agenzie di somministrazione) è gratuito.

I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo anche mediante avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 30-40

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