La richiesta di riconoscimento dell’assunzione ai sensi della Legge 68/99

Consiste nella compilazione della richiesta di riconoscimento di lavoratori inseriti ai sensi della L. 68/99, che consente di conteggiare il lavoratore nella quota d’obbligo prevista dalla Legge 68/99.

A chi è rivolto

Ai datori di lavoro privati che assumono persone disabili tutelate dalla Legge 68/99 o appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 comma 2 L. 68/99 (orfani/vedove ed equiparati ) a copertura degli obblighi di riserva previsti dalla legge 68/99.

In cosa consiste

Consiste nella compilazione della domanda di riconoscimento di lavoratori inseriti ai sensi della L. 68/99 pa parte di datori di lavoro privati, che consente di conteggiare il lavoratore nella quota d’obbligo prevista dalla Legge 68/99.

E’ importante precisare che il riconoscimento delle assunzioni è possibile se la richiesta da parte della ditta perviene preventivamente, contestualmente o entro 60 giorni dalla data di’assunzione. Se la richiesta perviene successivamente ai 60 giorni dalla data di assunzione, il riconoscimento può essere concesso per gli invalidi civili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 60%, e per gli invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 34% (circolare Ministeriale 66/2001).

Per quanto riguarda gli invalidi civili, il lavoratore deve essere in possesso di un verbale di invalidità civile di data non antecedente ai 36 mesi, o diversa data di revisione indicata nel verbale di invalidità civile, rispetto alla data della richiesta, se preventiva, o dell’assunzione con una percentuale minima di invalidità del 46%.

Se la data del verbale è antecedente ai 36 mesi ( o diversa data di revisione) il riconoscimento dell’assunzione è subordinato ad una visita medica di controllo della permanenza dello stato invalidante presso l’Unità Oerativa di Medicina Legale dell’APSS.

Non si procede alla verifica della permanenza dello stato invalidante nel caso di:

  • soggetti riconosciuti ciechi civili o sordomuti in quanto si considera tale certificazione definitiva, salvo diversa indicazione da parte delle commissioni previste dalla L. P. 7/98;
  • più assunzioni dello stesso lavoratore presso il medesimo datore di lavoro.
       

Per gli invalidi del lavoro si procede a richiedere all’INAIL, competente per territorio, una certificazione che confermi il grado di menomazione nei termini previsti dal D.P.R. 1124/65 e la valutazione delle residue capacità lavorative.

Per gli invalidi per Servizio l’accertamento è definitivo come previsto dall’art. 12 del D.P.R n.461/2001.

Nei casi di assunzione di persone che non sono mai state iscritte all’elenco/graduatoria di cui alla Legge 68/99 o di assunzione presso un'altra ditta senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro (lavoratori ancora occupati presso un’altra ditta) l’eventuale visita medica di permanenza stato invalidante dovrà essere richiesta dal lavoratore interessato alla Unità Operativa di Medicina Legale se invalido civile; se invalido del lavoro verrà effettuata una verifica d’ufficio all’INAIL competente per territorio.

Nel caso di lavoratori non domiciliati in Provincia di Trento e, quindi, non iscritti all’elenco/graduatoria di cui alla Legge 68/99, tenuto dall'Agenzia del Lavoro, gli stessi dovranno far pervenire un verbale di invalidità civile come sopra previsto, attivandosi autonomamente.

I riconoscimenti vengono effettuati d’ufficio:

  • in caso di trasferimento d’azienda, fusione, incorporazione, cambio di ragione sociale;
  • più assunzioni della medesima persona presso lo stesso datore di lavoro (proroghe, attività stagionali, trasformazione del rapporto di lavoro).
        

I riconoscimenti mantengono la propria validità anche nel caso di proroga o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure di instaurazione, con lo stesso lavoratore, di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato entro 12 mesi dalla cessazione dell’ultimo contratto di lavoro, di cui si chiede di dare comunicazione all’Agenzia del Lavoro - Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati.

Si precisa che non possono essere riconosciute le assunzioni:

  1. di persone nel cui verbale di invalidità sia stata definita una potenzialità lavorativa:
    - abolita,
    - quasi abolita,
    - verbale con percentuale del 100% in cui non siano state espresse le potenzialita’ lavorative;
  2. di lavoratori assegnati presso sedi di lavoro o filiali ubicate fuori provincia; in questi casi la richiesta va inoltrata ai competenti uffici delle sedi o filiali;
  3. sostenute dalla Provincia Autonoma di Trento, per il tramite del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale (ex Progettone);
  4. a seguito di richieste pervenute oltre i termini previsti (60 giorni dalla data di assunzione) con percentuale di invalidità civile inferiore al 60%.
      

Ai sensi dell’art.4 comma 4 della Legge 68/99 possono essere riconosciute le assunzioni di persone che sono divenute invalide in costanza di rapporto di lavoro con una percentuale di invalidità minima del 60% se invalidi civili e del 34% se invalidi del lavoro.

E’ inoltre importante verificare, presso i Centri per l’Impiego di Agenzia del Lavoro, se la persona da assumere è iscritta all’elenco/graduatoria di cui alla Legge 68/99: il requisito dell’iscrizione è, infatti, vincolante:

  • ai fini del riconoscimento delle assunzioni effettuate all’interno delle Convenzioni di programma per la copertura graduale della quota d’obbligo;
  • per la concessione di incentivi e di altri servizi erogati dai Centri per l’Impiego.
        

La mancata iscrizione all’elenco/graduatoria di cui alla Legge 68/99 preclude infatti la possibilità di usufruire del servizio di mediazione da parte degli operatori di riferimento per il collocamento miarato e di altri servizi e interventi erogati da Agenzia del Lavoro tra cui la possibilità di effettuare interventi formativi (tirocini, corsi formativi) e di eventuali incentivi, concessi ai sensi del Documento degli interventi di Politica del Lavoro in base alla percentuale e alla tipologia di disabilità.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere un lavoratore con disabilità di tipo psichico, iscritto all’elenco/graduatoria, ai sensi degli artt. 9 e 11 della Legge 68/99 l’assunzione potrà essere effettuata tramite stipula con Agenzia del Lavoro di una convenzione individuale di inserimento lavorativo.

Modulistica

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