La Convenzione con le cooperative sociali di tipo B (art. 14 D.Lgs. 276/2003)

Nella convenzione quadro stipulata tra Agenzia del Lavoro, associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali sono definiti i criteri per attuare quanto previsto all’art. 14 del D.Lgs. 276/2003.

A chi è rivolto

Questa convenzione interessa i datori di lavoro privati che, anziché assumere direttamente la persona con disabilità, decidono di coprire la quota di riserva dei disabili prevista dalla L. 68/99 attraverso l’affidamento di una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B/impresa sociale, la quale, per svolgere tale lavoro, assumerà uno o più lavoratori con disabilità, individuati da Agenzia del Lavoro.

In cosa consiste

Nella convenzione quadro stipulata tra Agenzia del Lavoro di Trento, associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali sono definiti i criteri per attuare quanto previsto all’art. 14 del D.Lgs. 276/2003.

Per dare attuazione a questa modalità di inserimento lavorativo delle persone con disabilità verrà stipulata una convenzione tra Agenzia del Lavoro, datore di lavoro interessato e cooperativa sociale di tipo B/impresa sociale che prevederà il numero di persone da inserire, la durata (non inferiore a 1 anno e non superiore a 5) e i rapporti tra cooperativa sociale/impresa sociale e impresa appaltante.

Chi può fare richiesta

Possono fare richiesta le imprese con unità produttive in provincia di Trento, che abbiano valutato la possibilità di esternalizzare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B, iscritta all’albo delle società cooperative e al registro provinciale degli enti cooperativi, o a una impresa sociale, anche al fine di coprire parzialmente la quota di riserva dei disabili.

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