Il lavoro a progetto (Soppresso)

Collaborazioni coordinate e continuative in cui l’attività è svolta senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente e deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici.

Le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto sono state abrogate dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro.

La relativa disciplina, seppur abrogata, continua ad applicarsi ai contratti già in atto all'entrata in vigore del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si riporta di seguito una sintesi della previgente disciplina.

Definizione

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative in cui l’attività prevalentemente personale è svolta senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente. Si caratterizza perciò per l’autonomia del soggetto che la svolge. L’attività del collaboratore deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. L’attività del collaboratore si deve svolgere nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Forma e contenuti

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

  1. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire ;
  3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

Il compenso

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico dai contratti collettivi in base alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, si deve fare riferimento alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi per le figure professionali analoghe a quelle del collaboratore a progetto.

Diritti

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Di regola, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Al contratto di lavoro a progetto si applicano in particolare, le norme sul processo del lavoro; le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente e le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Recesso

Il contratto di lavoro a progetto termina al momento della realizzazione del progetto. Le parti possono recedere prima solo per giusta causa. Il committente può altresì recedere qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, quando tale facoltà è prevista nel contratto individuale di lavoro.

Conversione del contratto

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei seguenti casi:

  1. se non è stato individuato il progetto;
  2. se l'attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell'impresa committente. Sono fatte salve le prestazioni di elevata professionalità e la prova contraria del committente.

Esclusioni

Le disposizioni previste per le collaborazioni a progetto non si applicano a:

  • prestazioni occasionali;
  • lavoro autonomo professionale, effettuate da soggetti che esercitano un’attività rientrante tra le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi (ad esempio: ingegneri, architetti, psicologi, etc.);
  • componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, membri di collegi e commissioni;
  • coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 52.

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