Assunzione di persone iscritte all'elenco provinciale delle altre categorie protette Art.18 (orfani, vedove, etc.)

Altre categorie protette Art. 18 Legge 68/99.

In cosa consiste

L’art.18 della Legge 68/99 prevede che nei confronti:

  • degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati (coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio, lavoro o resi permanentemente invalidi nel caso di vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata);
  • dei profughi italiani rimpatriati ai sensi della L. 26.12.1981 n.763.
       

sia attribuita una quota di riserva per datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, pari a 1 punto percentuale e quindi pari a 1 unità per datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti.

Anche in questi casi, ai fini del riconoscimento, la richiesta della ditta in tal senso deve pervenire preventivamente, contestualmente o entro 60 giorni dall’assunzione.

Il riconoscimento delle assunzioni a copertura dell’obbligo riservato a tali categorie può essere concesso solo nei confronti di lavoratori iscritti all’elenco sopra citato.

Chi può fare richiesta

Possono fare richieste le imprese soggette agli obblighi di cui alla Legge 68/99.

Scroll to top