Copertura quota d'obbligo datori di lavoro pubblici

Ottemperare all'obbligo dei datori di lavoro pubblici per avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette: informazioni e modalità di instaurazione del rapporto di lavoro.     

Per l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99, le possibilità offerte alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. L'articolo 7, comma 2, della Legge 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 68/99 (in tema di "Convenzioni"). Ciò significa che gli Enti pubblici possono adempiere agli obblighi assuntivi secondo una o più delle modalità di seguito esposte.

A tal fine si rimanda agli artt. 8 e 9 del Regolamento sul collocamento mirato "Disposizioni per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)".

Stipula di una Convenzione di programma (art. 11, L. 68/99)

Per poter effettuare assunzioni con chiamata nominativa e programmare nell'arco dei successivi dodici o ventiquattro mesi gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, tra Agenzia del Lavoro e il Legale rappresentante della Pubblica amministrazione può essere stipulata una Convenzione di programma (simile a quella in uso per le aziende private). La scelta è nominativa, ma limitata alle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quali:

  • persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con percentuale uguale o superiore al 67%;
  • persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intellettive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;
  • ciechi civili e sordomuti riconosciuti dalle Commissioni di accertamento della cecità civile e del sordomutismo;
  • persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
  • invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%.
       

Tale modalità può essere utilizzata solo per l'assunzione di persone con disabilità, e non anche per gli orfani ed equiparati.

Procedure selettive concorsuali

L'articolo 7, comma 2, della L. 68/99 prevede che i lavoratori persone con disabilità iscritti negli appositi elenchi e graduatorie hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota dell'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del DPR 333/2000, tale modalità può essere utilizzata anche per l'assunzione di orfani ed equiparati.

Avviamento obbligatorio in seguito a richiesta numerica

Tale modalità è attuabile per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Essa può essere utilizzata sia per l'assunzione di persone con disabilità (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000).

Si ricorda che con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1816 del 28/11/2025 è stato approvato il Regolamento sul collocamento mirato "Disposizioni per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)".

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Il prospetto informativo annuale

Le informazioni si trovano nella pagina dedicata al Prospetto informativo annuale.

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