Meccanismi di staffetta

INTERVENTO SOSPESO DAL 1 GENNAIO 2020 

   
Contributo ai lavoratori che accettano riduzioni di orario al fine di favorire nuove assunzioni 

In cosa consiste

Si tratta di accordi sindacali, anche aziendali, o accordi tra datore di lavoro e lavoratore, che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro, e quindi della retribuzione, ed una contestuale assunzione di altri lavoratori a tempo indeterminato.

Il contributo provinciale

Agenzia del Lavoro sostiene i lavoratori coinvolti dalla riduzione dell’orario di lavoro in applicazione degli accordi sopra indicati, partecipando alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell’orario di lavoro.

Misura del contributo

Il contributo è quantificato sulla base della retribuzione, nel limite massimo dell'85% della perdita retributiva.

L'importo complessivo del contributo, in tutti i casi, non può superare il limite massimo di 10.000,00 € annui per lavoratore.

La durata massima del trattamento è di 36 mesi.

Le nuove assunzioni devono essere effettuate contestualmente alla trasformazione a part time ed in ogni caso non oltre 45 giorni.

Modalità di erogazione del contributo

Il lavoratore riceve mensilmente l'85% della perdita retributiva mensile.

Nel caso in cui il lavoratore effettui il versamento della contribuzione volontaria all'INPS o a Fondi di previdenza complementare, il contributo è integrato da un importo pari a detto versamento fino ad un massimo del al 15% della perdita retributiva, fermo restando il limite massimo di 10.000,00 € annui. Tale importo è versato annualmente al lavoratore a fronte di specifica domanda.

Il sostegno è riconosciuto solo se viene garantito il saldo occupazionale positivo per 36 mesi: almeno un’ora di incremento occupazionale nel rapporto tra la riduzione oraria e l’orario di lavoro del neoassunto.

A chi è rivolto

Il contributo è rivolti ai:

  1. lavoratori subordinati occupati presso datori di lavoro privati che accettano riduzioni dell’orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi, accordi sindacali, anche aziendali o accordi tra datore di lavoro e lavoratore stipulati presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
  2. lavoratori subordinati occupati con contratto di lavoro di tipo privatistico nel caso di accordi sindacali diversi dai contratti di solidarietà espansivi.
       

Sono esclusi pertanto i lavoratori del pubblico impiego.

Come si accede

Il lavoratore che decide di accettare la riduzione dell'orario di lavoro deve presentare la domanda di contributo all’Agenzia del Lavoro, allegando copia dell'accordo sindacale.

Il datore di lavoro, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro e delle contestuali nuove assunzioni, deve dichiarare all'Agenzia del Lavoro il nominativo e l'orario di lavoro del/i nuovo/i assunto/i.

Vantaggi per l'azienda

La sottoscrizione di accordi sindacali volti a introdurre meccanismi di staffetta comporta una serie di vantaggi per l'azienda:

  1. agevolazioni contributive e fiscali previste per le assunzioni a tempo indeterminato;
  2. agevolazioni contributive e fiscali previste per le assunzioni in apprendistato;
  3. in caso di contratto di solidarietà espansivo: agevolazioni contributive per tre anni, secondo quanto previsto dall’art. 41 del Decreto legislativo n. 148/2015. Tale agevolazione consiste in un credito contributivo pari al 15% della retribuzione lorda per il primo anno, 10% per il secondo e 5% il terzo anno. In alternativa, se il nuovo assunto è un giovane fino a 29 anni, si applica la contribuzione prevista per gli apprendisti anche se il giovane è assunto con contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione non è riconosciuta se sono state effettuate sospensioni o riduzioni nei 12 mesi precedenti;
  4. in caso di staffetta generazionale: riduzione dell’aliquota IRAP di 1,08 punti percentuali per gli anni 2017 e 2018, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge provinciale n. 21/2015;
  5. mantenimento di altri incentivi all'assunzione.
Torna all'inizio