Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro
Con la Legge 30/2003 cambia la definizione ed anche in parte il contenuto del c.d. lavoro interinale, che viene sostituito dal termine somministrazione di lavoro.
Caratteristiche del contratto
Con la somministrazione di lavoro si instaura un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
Requisiti per l'iscrizione all'albo
Non tutte le imprese possono svolgere attività di fornitura di somministrazione di lavoro; la legge prevede infatti che le agenzie che intendono dedicarsi a tale attività debbano possedere determinati requisiti economici, avere come oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo l'attività di somministrazione e ottenere l'autorizzazione dal Ministero del Lavoro. L'autorizzazione è subordinata alla presenza di un capitale sociale di almeno € 600.000,00 e alla prestazione di una cauzione di € 350.000,00 a garanzia del pagamento dei crediti dei dipendenti.
Le agenzie autorizzate vengono iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal quale possono venire cancellate qualora non svolgano correttamente l'attività o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.
Tutela del lavoratore
È importante sottolineare che è fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di pretendere qualunque somma di denaro dal lavoratore in ragione della propria attività, ad eccezione di specifici servizi offerti o rivolti a particolari categorie di lavoratori altamente professionalizzate che possono essere previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali.
In altre parole, l'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati o accreditati deve essere assolutamente gratuito.
Tipologie
Il contratto di somministrazione può essere concluso a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. La somministrazione a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”), abolita dalla Legge n. 247 del 24.12.2007, è stata reintrodotta dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria per l’anno 2010) con effetto dal 01.01.2010.
Nel contratto a tempo determinato la durata corrisponde a quella della missione da svolgere presso l’impresa utilizzatrice.
Condizioni
Salvo il caso in cui il lavoratore assunto a termine dal somministratore sia un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa esclusivamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre eventuali limiti quantitativi possono essere determinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato può avvenire nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (art. 20 D.lgs 276/2003, art. 2, comma 143 L.191/2009).
Divieti
Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi:
· per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
· per le mansioni, individuate dai contratti collettivi, il cui svolgimento può rappresentare pericolo per la sicurezza del lavoratore o di altri soggetti;
· salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti licenziamenti collettivi riguardanti le figure professionali oggetto della fornitura, a meno che tale contratto non sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero riguardi l’assunzione di lavoratori iscritti in lista di mobilità, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a mesi tre (Legge 191/2009).
· salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese in cui siano in corso interventi di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti alle mansioni oggetto della fornitura;
· per le imprese che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Forma e contenuti
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero di lavoratori da somministrare;
- i motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
- le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento presso l'impresa utilizzatrice;
- il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- l'assunzione dell'obbligo da parte dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore;
- l'assunzione dell'obbligo da parte dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
- l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
La lettera di assegnazione ad ogni singola missione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni di cui sopra. Nell'indicare tali elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
Inoltre, in mancanza di forma scritta con indicazione di quanto citato alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra elencate, il contratto è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Normativa applicabile
Ai contratti di somministrazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina del lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001.
Diritti e doveri del lavoratore somministrato
Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima. Il lavoratore, inoltre, deve osservare tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate all'impresa utilizzatrice. Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.
Il lavoratore ha inoltre diritto di svolgere la sua attività per l'intera durata della missione, salvo che non sia stato superato il periodo di prova o che sussista una giusta causa di licenziamento.
Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.
Per favorire interventi formativi a favore dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, la legge prevede che le imprese fornitrici siano tenute a versare il 4% delle retribuzioni corrisposte agli stessi lavoratori in un fondo costituito presso il Ministero del Lavoro.
L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice, la quale è responsabile delle violazioni delle norme di legge e di contratto collettivo in materia antinfortunistica.
Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Godono inoltre di uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice.
