Lavoratori

You are here: Home Servizi lavoratori Normativa del rapporto di lavoro Contratti di lavoro Inserimento lavorativo
Personal tools

Inserimento lavorativo

Il Contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

Il contratto di inserimento lavorativo tende all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo.

I lavoratori destinatari possono essere:

  • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
  • lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
  • lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
  • donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
  • persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria; questo a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.

Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per assumere carattere di inserimento occorre altresì che:

  • venga definito un progetto individuale di inserimento;
  • il lavoratore sia consenziente;
  • il progetto sia finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro.

La durata non potrà essere inferiore ai 9 mesi e non potrà superare i 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap).

Ai contratti di inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate, con l'eccezione relativa ai giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni previste in precedenza per i contratti di formazione e lavoro.

Document Actions