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Presentazione degli interventi per l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili inseriti negli elenchi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 settembre 1995 nr. 430, della Legge Provinciale 3 febbraio 1997, n.2 e della Legge Provinciale 20 marzo 2000, nr. 3, l'Agenzia del lavoro ha il compito di dare attuazione alla legge 12 marzo 1999 n.68.

Tale legge prevede la costruzione di un collocamento mirato, [1] inteso come l'insieme dei supporti che consentano un'integrazione reale dei disabili nel mondo del lavoro.

L'approccio della L. 68/99 favorisce la conoscenza dei bisogni specifici della persona, mettendone in evidenza le capacità e le potenzialità. L'analisi valutativa viene quindi a configurarsi come un processo attivo, in cui i vari soggetti preposti a realizzare tale funzione sono tenuti ad esprimere un'adeguata valutazione della persona con disabilità, per metterne in luce le capacità lavorative e per individuare quali possono essere gli interventi più adatti a favorire il suo inserimento lavorativo.

La Giunta Provinciale, con la delibera n. 3000 dd. 28/11/2003, ha stabilito le disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili. In dette disposizioni viene assegnato all'Agenzia del lavoro, ed in specifico al Gruppo Tecnico di cui alla L. 68/99, il compito di attivarsi per chiedere alle strutture coinvolte nel procedimento (Servizio Sociale, Servizio Addestramento e formazione professionale, Sovrintendenza Scolastica) le informazioni sulla persona, da trasmettere alla Commissione Sanitaria Integrata di cui alla L 104/92, la quale formula la diagnosi funzionale del disabile, comprensiva delle linee progettuali per l'integrazione lavorativa con indicazione della tipologia di inserimento così specificata:

  • Collocamento mirato senza interventi di supporto;
  • Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
  • Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
  • Percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;
  • Percorso per disabili psichici: avviamento al lavoro con richiesta nominativa mediante convenzioni (art.11 Legge n. 68/99)
  • Non collocabile al lavoro

L'Agenzia del lavoro, tramite il documento degli interventi di politica del lavoro definisce la tipologia degli interventi utili ai fini della piena applicazione della Legge 68/99.

La promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili e esposte a rischio di esclusione sociale avviene tramite quanto previsto dall'obiettivo 4 del documento degli interventi di politica del lavoro.

Alle persone disabili viene fornita una consulenza orientativa che sostenga la persona nella fase di ricerca lavorativa in relazione al progetto di integrazione lavorativa.

Può inoltre essere attivato il tirocinio di orientamento e/o formazione della durata massima di 24 mesi. Esso costituisce un'esperienza di addestramento professionale sul luogo di lavoro e può essere sostenuto da momenti di formazione teorica integrata all'esperienza pratica e sviluppata consequenzialmente, in base anche alle indicazioni delle aziende che collaborano all'attuazione del tirocinio.

L'Agenzia del lavoro sostiene i costi e la copertura assicurativa.

Viene promosso tra l'altro un lavoro di rete con i Servizi Socio- Sanitari territoriali al fine di attivare interventi personalizzati che integrando le informazioni raccolte dai vari Servizi possono contribuire alla conoscenza delle potenzialità e delle risorse spendibili nel graduale inserimento nel mondo del lavoro.

Individuato il profilo lavorativo del disabile e definiti gli strumenti necessari al fine di attivare il collocamento mirato all'azienda che assume, il disabile viene garantito un supporto consulenziale attraverso l'attivazione degli strumenti previsti per legge:

  1. convenzioni di programma
  2. convenzioni individuali con i corrispettivi incentivi finanziari.

L'Agenzia del lavoro promuove la stipula delle convenzioni secondo quanto previsto dall'articolo 11 c.1 Legge 68/99, che hanno per oggetto:

  1. la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali, secondo quanto previsto dall'art.11 c.1 della stessa Legge;
  2. l'avviamento al lavoro di disabili psichici o che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 4 della stessa legge;
  3. l'inserimento temporaneo di disabili presso cooperative sociali o presso liberi professionisti, secondo quanto previsto dall'art.12 della stessa Legge.

Tali convenzioni devono essere conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione Provinciale per l'Impiego. Nell'ambito delle convenzioni l'Agenzia del lavoro può prevedere , ai sensi dell'art.13 della L.68/99, la concessione ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi concordati e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia del lavoro destinate allo scopo, agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato entro parametri diversificati a seconda della percentuale di invalidità e a seconda della tipologia di disabilità certificata.

Il Documento di Politica del Lavoro prevede inoltre la deroga ai limiti di età e di durata dei contratti di Formazione Lavoro e di Apprendistato in conformità a quanto previsto dalla Commissione Provinciale per l'Impiego e prevede anche il rimborso dei costi di adattamento del posto di lavoro nel caso siano da effettuarsi modifiche organizzative, tecniche, di attrezzature particolari ai fini del collocamento mirato.

L'attività svolta dal Servizio di inserimento lavorativo viene erogata nella sede centrale di via Guardini 75 a Trento, per ciò che concerne l'organizzazione e il coordinamento della raccolta delle informazioni nella fase preliminare, contestuale e successiva all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

Tale compito viene svolto dal Gruppo Tecnico Legge 68 appositamente istituito all'interno dell'Agenzia del lavoro al fine di garantire il raccordo tra la Commissione Sanitaria Integrata (organo deputato a licenziare i profilo lavorativo della persona disabile) e l'operatore di riferimento L.68/99 che svolge la propria attività all'interno dei Centri per l'impiego presenti e territorialmente competenti. Questi ultimi rappresentano il punto di riferimento per il lavoratore, in quanto è presso il Centro che si avviano le procedure di iscrizione alla L.68/99 e si effettua la successiva presa in carico del disabile per il collocamento mirato.

Per quanto concerne il rapporto con i datori di lavoro soggetti all'obbligo e non, spetta alla Sede Centrale promuovere e attivare le convenzioni di programma tramite le quali successivamente gli operatori dei Centri per l'impiego avviano una capillare sensibilizzazione e informazione relativamente a tutti gli strumenti e incentivi disponibili al fine di favorire la mediazione tra risorse presentate dal disabile e offerta lavorativa dell'azienda.

Oltre a ciò la sede centrale eroga il finanziamento all'Aziende nonché la certificazione di ottemperanza all'obbligo per il tramite di riconoscimenti delle assunzioni effettuate.

Alla Sede Centrale spetta tra l'altro la tenuta dell'elenco graduatoria provinciale previsto dalla Legge 68/99. Le sedi periferiche aggiornano costantemente tali elenchi tramite l'azione amministrativa relativa alle iscrizioni, reiscrizioni e cancellazioni dei disabili.


[1]

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso:

  • analisi dei posti di lavoro;
  • forme di sostegno;
  • azioni positive;
  • soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
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