Contratto di solidarietà espansivo
L'obiettivo di tale contratto (disciplinato con D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni nella Legge 863/1984) è quello di incrementare l'occupazione aziendale mediante una contestuale e programmata riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione. Al datore di lavoro che, a seguito della stipulazione di un contratto collettivo aziendale, proceda all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, vengono riconosciuti particolari benefici, purché esistano i sotto specificati requisiti.
Per instaurare il rapporto di lavoro utilizzando la forma del contratto di solidarietà "espansivo" beneficiando delle agevolazioni previste per questo istituto, occorre che siano rispettate le seguenti condizioni:
- deve essere stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che preveda, al fine di incrementare l'organico aziendale, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale piano di assunzione di nuovo personale. La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
- le assunzioni devono essere effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'azienda non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti le assunzioni, a riduzione di personale ovvero a sospensioni di lavoro con ricorso alla cassa integrazioni guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale;
- le assunzioni non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore - nell'unità produttiva interessata dalla riduzione di orario.
Copia del sopraccitato contratto collettivo aziendale deve essere depositata presso il Servizio Lavoro, che effettuerà l'accertamento della corrispondenza tra la riduzione dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.
Sul piano contributivo e previdenziale, la riduzione dell’orario di lavoro è priva di effetti per il lavoratore, in quanto interviene l’INPS coprendo il periodo con l'accredito di contributi figurativi (Legge n. 236/1993, art. 5 comma 5).
Il "trattamento di fine rapporto" (la c.d. "liquidazione") non subisce altresì variazioni, in quanto tale istituto deve essere conteggiato sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire, nel periodo di riduzione dell’orario di lavoro (art. 2120, comma 3, cod. civ.).
Al datore di lavoro che assuma lavoratori con contratto di solidarietà "espansivo" sulla base del predetto contratto collettivo aziendale, sono riconosciuti alternativamente i seguenti due diversi tipi di benefici:
- per ogni lavoratore assunto viene concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo triennale così determinato: 15% della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento per i primi 12 mesi. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5%;
- in sostituzione del contributo di cui al precedente punto, per l'assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni, il datore di lavoro può beneficiare per i primi 3 anni, e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, della contribuzione in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se i lavoratori vengono assunti da aziende aventi titolo agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno è corrisposto, per il medesimo periodo, un contributo pari al 30% della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento.
Entrambi i tipi di benefici sopra illustrati sono cumulabili con lo sgravio contributivo previsto per il Mezzogiorno.
Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (e adesso, probabilmente, di inserimento lavorativo), dei lavoratori a domicilio.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Comunque l'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e del contributo di cui sopra, non può superare la somma totale di quanto l'azienda sarebbe tenuta a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.