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Contratto di reinserimento

Contratto di reinserimento

E' un particolare tipo di contratto regolamentato dall'art. 20 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 allo scopo di favorire la ricollocazione sul mercato del lavoro di disoccupati che fruiscano da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione.

Il contratto di reinserimento può essere stipulato da tutti i datori di lavoro, di qualunque settore, a condizione che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, a meno che l'assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale.

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con possibilità di svolgimento sia a tempo pieno che parziale.

I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di reinserimento è riconosciuta una riduzione nella misura del 75% sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il lavoratore assunto, per un periodo di tempo variabile in relazione al periodo di disoccupazione del lavoratore così definito:

  • per i primi 12 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a 2 anni;
  • per i primi 24 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni;
  • per i primi 36 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 3 anni.

In alternativa a quanto sopra, è data facoltà al datore di lavoro di optare per una riduzione del 37,5% (ossia la metà del 75% previsto in via ordinaria) dei contributi a proprio carico, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e comunque non superiore a 72 mesi.

Qualunque sia l'opzione scelta, il datore di lavoro deve darne preventiva comunicazione all'INPS.

I contributi a carico del lavoratore sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori.

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