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Diploma o attestato di qualifica

Giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica

L’art. 22 della Legge del 28.02.1987, n. 56 stabilisce che ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (legge sull'apprendistato): per un periodo di sei mesi dalla assunzione la contribuzione è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Per quanto riguarda la retribuzione, i contratti collettivi di lavoro possono disporre un limite massimo retributivo. Tali lavoratori sono computati nei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

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