Sostituzione di maternità
Contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/ori assenti per maternità
Le aziende con meno di 20 dipendenti e quelle in cui operano lavoratrici autonome (di cui al capo XI del D.Lgs. n. 151/2001), che assumono personale a tempo determinato o utilizzano personale somministrato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, beneficiano di una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta agli enti di previdenza.
Salva diversa previsione contrattuale, l’assunzione può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo.
Lo sgravio si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Nel limite dimensionale dell’azienda non vengono computati gli apprendisti, i contratti di formazione e lavoro, i contratti di inserimento lavorativo e di reinserimento, i contratti di somministrazione di personale, mentre i dipendenti a tempo parziale si computano in proporzione alle ore svolte.
Per poter usufruire della riduzione contributiva è necessario attestare alla competente sede INPS, con autocertificazione, che l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, e che la forza occupazionale aziendale, all’atto dell’assunzione del dipendente, è inferiore alle 20 unità.
Nel caso di sostituzione di lavoratore a tempo pieno con due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete anche quando la somma dell’orario di lavoro dei soggetti assunti non sia superiore a quello del lavoratore sostituito; nel caso di superamento dell’orario il beneficio non può essere riconosciuto, neanche in misura parziale. Nel caso invece di sostituzione di lavoratore a tempo parziale con lavoratore a tempo pieno, non sussiste il diritto allo sgravio (messaggio INPS n. 28/2001).
Il medesimo sgravio contributivo del 50% è riconosciuto, come sopra accennato, alle aziende in cui operano lavoratrici autonome, (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) per le assunzioni a tempo determinato o gl'impieghi di personale somministrato, di durata non superiore a 12 mesi, in caso di maternità delle stesse lavoratrici autonome. Anche in questo caso il beneficio si applica entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
