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Contratto di inserimento lavorativo

Contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento può riguardare le seguenti categorie di persone:

  • soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
  • lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
  • lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
  • donne, senza limiti di età, che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% rispetto a quello maschile;
  • persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

Per i datori di lavoro che assumano con contratto di inserimento lavoratori appartenenti a queste categorie sono previsti incentivi economici, consistenti nella possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale, ed incentivi normativi consistenti nell'esclusione, salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Infine, nei casi in cui il contratto venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento deve essere computato nell'anzianità di servizio con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e di altri istituti di carattere economico a questi assimilati.

Sono inoltre previsti incentivi contributivi, dai quali sono escluse le assunzioni riguardanti i giovani dai 18 ai 29 anni e le donne (in attesa di specifico decreto ministeriale). Tali incentivi consistono in una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, come riassunto nella tabella seguente.

Natura del datore di lavoro Ubicazione territoriale Misura dell'agevolazione
Datori di lavoro non imprenditori Centro - Nord 25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno 50% contribuzione a carico d.l. [1]
Imprese Centro - Nord 25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno contribuzione dovuto in misura fissa come per apprendisti
Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti Centro - Nord 40% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno contribuzione dovuto in misura fissa come per apprendisti [1]
Imprese artigiane Ovunque ubicate contribuzione dovuto in misura fissa come per apprendisti [1]
[1](1, 2, 3) Nel limite del 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto (60% per i disabili)

L'agevolazione contributiva superiore al 25%, viene concessa solo nel rispetto di ulteriori condizioni: l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti o riguardare copertura di posti vacanti per dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Ai lavoratori dovrà inoltre essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi. Nel rispetto di queste condizioni, i lavoratori assunti olre ad appartenere alle categorie sopra indicate, devono essere considerati soggetti svantaggiati in base al regolamento Ce 2204/2002.

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