Disoccupati di lungo periodo
Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS di lungo periodo
Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che risultino disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (C.I.G.S.), per un identico periodo, è riconosciuta una particolare agevolazione contributiva (art. 8, comma 9, Legge del 29.12.1990, n. 407).
Le assunzioni possono essere attivate da tutti i datori di lavoro di qualunque settore, a condizione che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi.
Anche in questo caso, il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, sia pieno che parziale. Le agevolazioni contributive previste per tali assunzioni sono così determinate:
- per i datori di lavoro in genere, si applica per un periodo di 36 mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore;
- per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro non sono dovuti per un periodo di 36 mesi, mentre è dovuta l'intera quota a carico del lavoratore.
