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Ricollocazione dei dirigenti

Ricollocazione incentivata dei dirigenti

Ai sensi dell'art. 20 della Legge del 7.08.1997, n. 266, alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti e loro consorzi che assumono, dall’11 agosto 1997, anche con contratto di lavoro a termine, lavoratori con la qualifica di dirigenti privi di occupazione, è concesso un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva (sia a carico dell’azienda che del lavoratore) dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi.

La riduzione della contribuzione è limitata a quella dovuta alle gestioni previdenziali ed assistenziali e, pertanto, non si estende a tutte quelle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di soggetti esattori, ma il cui gettito è destinato ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc.

Qualora le risorse finanziarie assegnate a ciascuna Regione non dovessero risultare sufficienti a fronte delle domande presentate, dovranno essere utilizzati i seguenti criteri di priorità:

  • piccole imprese operanti nel contesto di aree territoriali locali a forte specializzazione produttiva;
  • piccole imprese operanti nelle aree di crisi;
  • piccole imprese che inseriscono il loro primo dirigente;
  • piccole imprese che beneficiano di altri interventi di sostegno alla politica del lavoro.

Presupposto essenziale per il riconoscimento del contributo è la stipulazione di una apposita convenzione tra l’Agenzia del lavoro, le Confederazioni sindacali dei dirigenti e le Associazioni rappresentative delle imprese.

Il contributo è fruibile mediante conguaglio contributivo.

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