Cooperative sociali
Cooperative sociali
In base alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, le cooperative sociali o di solidarietà sociale hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione, in concreto, viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l'integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.
La denominazione sociale comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”, non avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di contenuto analogo.
L’atto costitutivo e lo statuto debbono, altresì, indicare espressamente in quale dei due settori, tra quelli indicato ai punti a) e b), la cooperativa intenda operare.
Le cooperative sociali, in quanto datori di lavoro, nei confronti dei dipendenti non soci o dei soci, per i quali è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato, sono soggette, come tutti gli altri datori di lavoro, agli obblighi contributivo nei confronti degli istituti che gestiscono le forme assicurative-previdenziali: INPS e INAIL.
Il legislatore prevede benefici di natura contributiva alle cooperative sociali: alcuni sotto forma di riduzione di alcune aliquote contributive o addirittura di esenzione completa dell’onere contributivo, altri sotto forma di riduzioni dei contributi attraverso l'autorizzazione ad adottare retribuzioni convenzionali con periodi medi di occupazione.
Vi è, comunque, la tendenza ad eliminare tali forme di agevolazioni contributive nell’arco di pochi anni; infatti ogni cooperativa è tenuta a versare all’INPS una aliquota dello 0,50% in più ogni biennio, fino a raggiungere l’aliquota “normale”.
Alle cooperative viene ridotta l’aliquota CUAF dal 2,48 allo 0,28%, prescindendo dal tipo di attività svolta; è sufficiente che il legale rappresentante della cooperativa chieda all’INPS l’autorizzazione, allegando il certificato attestante l’iscrizione nello schedario della Prefettura.
Le cooperative sociali, in base all’art. 4, comma 3 della Legge 381/1991, sono comunque esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i “soci svantaggiati”, purché questi raggiungano il 30% della forza lavoro della cooperativa.
