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Lavoratori in CIGS

Lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno tre mesi

L'art. 4, comma 3, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge del 19 luglio 1993, n. 236, riconosce ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori posti in C.I.G.S. uno sgravio contributivo, oltre ad un ulteriore contributo mensile.

Le assunzioni possono essere effettuate da tutti i datori di lavoro di qualunque settore, comprese le cooperative, che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro per C.I.G.S., o domande intese ad ottenere le integrazioni salariali straordinarie, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato o sospeso.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato. Possono essere assunti i lavoratori che abbiano fruito per almeno tre mesi, anche non continuativi, della C.I.G.S., purché dipendenti da imprese beneficiarie della C.I.G.S. da almeno sei mesi.

Sgravio contributivo: per un periodo di 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prescritta per la generalità dei lavoratori.

Contributo mensile: al datore di lavoro sono concessi, inoltre, i benefici di cui all'art. 8, comma 4 della Legge del 23 luglio 1991, n. 223 ridotti di tre mesi, ossia un contributo mensile in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Tale contributo è riconosciuto per un periodo la cui durata è determinata in base all'età del lavoratore. Per effetto della riduzione di tre mesi della durata dell'erogazione, il contributo spetta per un periodo di 9 mesi, elevato a 21 per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto i 50 anni; per i lavoratori ultracinquantenni assunti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è ulteriormente elevata a 33 mesi.

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