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Contratto di apprendistato

Contratto di apprendistato

Per quanto riguarda le agevolazioni legate al contratto di apprendistato, gli incentivi economici si sostanziano in sgravi previdenziali e sgravi fiscali.

Dal punto di vista previdenziale a partire dal 1 gennaio 2007, con effetto sui periodi contributivi maturati a partire da tale data, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 773).

Per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti (o pari a nove) l'aliquota è ulteriormente ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto nelle seguenti misure:

  • 1,5% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto
  • 3% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto
  • 10% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo

In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrae per altri dodici mesi (Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21, comma 6).

L'erogazione degli sgravi previdenziali è subordinata all'effettivo verificarsi della formazione “formale” (aziendale o extraziendale). In caso di inadempimento rispetto ad essa, il datore di lavoro è tenuto a liquidare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento (Dlgs 276/2003, art. 53, comma 3).

Dal punto di vista fiscale il costo del lavoro dell'apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l'Irap.

E’ bene ricordare, infine, come gli apprendisti non rientrino nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti (Dlgs 276/2003, art. 53, comma 2).

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