"Testo Unico" - Requisiti professionali ASPP e RSPP
Novità riguardo alle capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione per determinate lauree.
Il nuovo “Testo Unico” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, prevede, tra le altre cose, una importante novità riguardo alle capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Nello specifico è prevista la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi MODULO A e dei vari MODULO B, in relazione al possesso di determinate lauree: ingegneria civile e ambientale, ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia, scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, lauree in professioni sanitarie della prevenzione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Agenzia del Lavoro ai seguenti recapiti: telefono segreteria 0461.496048 o direttamente il responsabile del corso Donato Lombardi (telefono 0461/496053 – cellulare 335.7715778).
Estratto D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Art. 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonchè di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. | 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.