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Descrizione Legge sul diritto al lavoro dei disabili

La legge n. 68 del 12 marzo 1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili: opportunità ed obblighi per i datori di lavoro.

Norme per il diritto al lavoro dei disabili: opportunità ed obblighi per le aziende

La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Hanno diritto ad iscriversi alle liste del "collocamento mirato" i soggetti indicati all'articolo 1 e articolo 8 della L. 68/99, ossia:

  1. coloro ai quali sia stata riconosciuta l'invalidità:
    • civile: almeno pari al 46% accertata dall'Unità operativa della Medicina Legale;
    • del lavoro: almeno pari al 34% accertata dall'INAIL;
    • di guerra, civile di guerra e per servizio;
  2. le persone non vedenti o sordomute;
  3. le persone appartenenti alle categorie (temporaneamente assimilate a quella dei disabili in attesa di una specifica normativa) degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, guerra e servizio, nonché dei profughi e italiani rimpatriati (articolo 18, L. 68/99).

La misura di lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili e degli orfani ed equiparati che ogni datore di lavoro deve avere in forza, detta "quota di riserva", è definita in relazione alle dimensione dell'impresa o dell'ente, così come espressa in tabella:

Dipendenti Fascia Disabili Orfani Profughi Modalità di assunzione
Da 15 a 35 C N° 1  
  • Assunzione nominativa
Da 36 a 50 B N° 2  
  • 50% Ass. nominativa
  • 50% Ass. numerica
Da 51 in poi A 7% 1%
  • 60% Ass. nominativa
  • 40% Ass. numerica

Entrando nel merito delle procedure adottate dai datori di lavoro privati e pubblici per adempiere agli obblighi assuntivi previsti dalla legge, deve innanzi tutto essere distinta la disciplina in essere per le imprese da quelle prevista per gli enti pubblici.

Strumenti adottati dall'impresa per la copertura della quota d'obbligo

L'assunzione

È la modalità per adempiere più coerentemente al dettato della L. 68/99, visto che il collocamento al lavoro del disabile è l'essenza e la ragion d'essere della normativa medesima. L'assunzione sintetizza il principio del "collocamento mirato", cioè consensuale ed individualizzato, e si traduce nell'attuazione di un progetto occupazionale elaborato e calibrato sulle potenzialità, capacità e aspirazioni del soggetto disabile. L'inserimento con rapporto di lavoro subordinato, in tutte le accezioni che il diritto del lavoro consente (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, anche part-time, ecc.) può essere supportato dagli interventi previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro e da quegli specifici strumenti ed azioni che la Commissione Sanitaria Integrata indica nella propria Relazione finale; si tratta di tutte quelle particolari forme di sostegno e degli strumenti tecnici che sono considerati necessari all'inserimento lavorativo del disabile.

Poiché il "collocamento mirato-individualizzato" è da attuare in rapporto alla concreta capacità lavorativa del disabile, all'origine di ogni assunzione risulta necessario intervenire anche sul fronte della domanda, in modo che l'individuazione del candidato e il suo avviamento al lavoro sia preceduto da un'analisi e valutazione delle sue capacità o potenzialità in rapporto alle mansioni disponibili presso il datore di lavoro. In questo contesto acquista un pregnante significato l'opera svolta dall'Analista del posto di lavoro che verifica, su richiesta del datore di lavoro, le caratteristiche delle mansioni disponibili in ogni struttura organizzativa.

Nel ricordare che l'obbligo di inserire il disabile scatta decorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, l'Agenzia del lavoro gestisce anche i seguenti altri istituti di ottemperanza, consentendo così alle aziende che lo richiedono di essere ritenute adempienti anche per mezzo di altri strumenti (da richiedere anche in modo combinato).

La Convenzione di programma

Sul versante della domanda, l'Agenzia del lavoro promuove l'attuazione del "collocamento mirato" anche mediante le Convenzioni di programma - cioè percorsi articolati di graduale inserimento della quota d'obbligo di disabili - le quali, se da un lato offrono la possibilità di assumere nominativamente l'intero numero di disabili pattuiti entro un congruo lasso di tempo (pari a 12 o 24 mesi complessivi), dall'altro (in quanto "contratti") impongono il tassativo rispetto dei termini e una fattiva disponibilità dell'azienda a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o raggiungibili mediante l'utilizzo di specifici percorsi formativi.

In tal modo le imprese che hanno aderito a tali programmi potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e con l'appoggio degli operatori dei Centri per l'impiego, i lavoratori in possesso delle capacità (o spesso, delle abilità potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell'organico che risulti a vantaggio sia del lavoratore (in termini di soddisfazione professionale ed integrazione lavorativa) che del datore di lavoro (sotto il profilo della produttività).

In sintesi, la Convenzione presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:

  • integrale assunzione nominativa;
  • graduale copertura della quota d'obbligo;
  • riconoscimento immediato dell'ottemperanza all'obbligo;
  • assistenza degli operatori della L. 68/99 presso i Centri per l'Impiego;
  • possibilità di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d'opera o alla scadenza.

L'esonero parziale

Interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione della apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività;
  • particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

L'esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile (V. D.M. 357/2000 e Delibera della Giunta provinciale n. 1906 del 27 luglio 2001).

Convenzione individuale di integrazione lavorativa

Qualora le caratteristiche del disabile lo richiedano (disabilità psichica e/o intellettiva), l'inserimento del soggetto può avvenire mediante una convenzione individuale, nell'ambito della quale viene offerto un supporto al datore di lavoro da parte dell'Agenzia del Lavoro durante il primo periodo.

La compensazione territoriale

L'istituto della compensazione territoriale è stato radicalmente modificato con il D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011. La compensazione territoriale è effettuata direttamente e in via automatica dai datori di lavoro privati, che possono assumere, presso un'unità produttiva, un numero di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge 68/99, superiore alla quota di riserva della medesima unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive dislocate in altre province o in altre imprese facenti parte del gruppo, così come definito dall'art. 31 del D. Lgs. n. 276/2003. La compensazione opera automaticamente sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, resa con il prospetto informativo.

La sospensione degli obblighi occupazionali

Essa riguarda solo i datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a fruire della sospensione degli obblighi di assunzione al verificarsi di una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863. Si tratta delle imprese in CIGS o che hanno attivato la procedura di mobilità o contratti di solidarietà.

Al fine dell'ottenimento della sospensione, i datori di lavoro privati sono tenuti a presentare all'Agenzia del lavoro apposita comunicazione contenente la documentazione e le indicazioni relative alla situazione aziendale che motivi la richiesta di sospensiva.

Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica

L'avviamento numerico, modalità tipica della precedente e abrogata disciplina (L. 482/68), è presente nella L. 68/99 in misura residuale, quale strumento di inserimento lavorativo alternativo (o integrativo) all'assunzione nominativa. Esso è disposto d'ufficio in base alla posizione in graduatoria dei soggetti che abbiano dato la propria adesione in seguito alla pubblicizzazione di un avviso pubblico, si sensi dell'art. 9, comma 5, della L. 68/99. Tale modalità interessa sia le imprese che gli Enti pubblici (in questi ultimi limitatamente alle qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo); può essere utilizzata sia per l'assunzione di disabili (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000). Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2103 del 28/09/2007 e successivamente con Deliberazione n. 1116 del 15/05/2009 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'elenco e delle graduatorie di cui all'articolo 8 della L. 68/99.

Strumenti adottati dall'Ente pubblico per la copertura della quota d'obbligo: modalità di instaurazione del rapporto di lavoro

Per l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99, le possibilità offerte alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. L'articolo 7, comma 2, della L. 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 68/99 (in tema di "Convenzioni"). Ciò significa che gli Enti pubblici possono adempiere agli obblighi assuntivi secondo una o più delle modalità di seguito esposte.

Stipula di una Convenzione di programma (art. 11, L. 68/99)

Per poter effettuare assunzioni con chiamata nominativa e programmare nell'arco dei successivi dodici o ventiquattro mesi gli inserimenti lavorativi di persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, tra l'Agenzia del lavoro e il Legale rappresentante della Pubblica amministrazione può essere stipulata una Convenzione di programma (simile a quella in uso per le aziende private). La scelta è nominativa, ma limitata alle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quali:

  • persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con percentuale uguale o superiore al 74%;
  • persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intellettive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;
  • ciechi civili e sordomuti riconosciuti dalle Commissioni di accertamento della cecità civile e del sordomutismo;
  • persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
  • invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%

Tale modalità può essere utilizzata solo per l'assunzione di disabili, e non anche per gli orfani ed equiparati.

Procedure selettive concorsuali

L'articolo 7, comma 2, della L. 68/99 prevede che i lavoratori disabili iscritti negli appositi elenchi e graduatorie hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota dell'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del DPR 333/2000, tale modalità può essere utilizzata anche per l'assunzione di orfani ed equiparati.

Avviamento obbligatorio in seguito a richiesta numerica

Tale modalità è attuabile per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Essa può essere utilizzata sia per l'assunzione di disabili (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000).

Si ricorda che con le Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1103 del 28/09/2007 e n. 1116 del 15/05/2009 è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento per la disciplina dell'elenco e delle graduatorie di cui all'articolo 8 della L. 68/99 (vedi sopra).

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