Informazioni generali sul contratto
Informazioni generali sul contratto
Indice
Le procedure per l’assunzione
Entro il giorno antecedente alla data di assunzione dell’apprendista l’azienda deve inviare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego competente.
Si ricorda che, alla luce delle innovazioni introdotte con la Legge Finanziaria 2007 relative alle modalità e termini per l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie per i rapporti di lavoro, dal primo marzo 2008 è obbligatorio inviare tale comunicazione mediante sistema telematico. E’ possibile rivolgersi alle associazioni di categoria che dispongono degli strumenti informatici per inviare la comunicazione.
Nell'apprendistato professionalizzante, il piano formativo individuale dell'apprendista dev'essere predisposto contestualmente alla comunicazione di assunzione e inviato in forma cartacea agli uffici dell’Agenzia del Lavoro (via Guardini 75, 38121 Trento).
Visita medica
L’art. 2 della Legge Provinciale 15 Novembre 2007, n. 19 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica” abolisce l’obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti maggiorenni. Tale obbligo permane per gli apprendisti minori e qualora gli apprendisti siano adibiti ad attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81.
Numero di apprendisti che si possono assumere
Le aziende possono assumere un numero di apprendisti non superiore al numero di lavoratori qualificati o specializzati alle loro dipendenze.
In mancanza di lavoratori qualificati o specializzati o se questi sono meno di tre, l’azienda può assumere fino a un massimo di tre apprendisti.
Retribuzione dell’apprendista
Gli apprendisti ricevono una retribuzione ridotta in termini percentuali rispetto a quella ricevuta dagli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. La riduzione è definita dai C.C.N.L.; in mancanza di queste specifiche può essere stabilita dalla contrattazione individuale tra datore di lavoro e apprendista.
La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Può invece essere graduata in relazione alla progressiva anzianità di servizio. Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima.
Vantaggi economici
Agevolazioni contributive corrispondenti alla quasi totalità degli oneri sono previste per l'intera durata del contratto a favore delle aziende che assumono apprendisti (confronta "legge finanziaria 2007" Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 773 "aliquota contribuzione per i datori di lavoro e indennità giornaliera di malattia). Le aziende possono godere delle stesse agevolazioni per un altro anno se alla scadenza del contratto di apprendistato formalizzano con il lavoratore un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La concessione delle agevolazioni è condizionata dall'effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti (ad esempio per le aziende che hanno assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e hanno dichiarato di possedere capacità formativa formale interna per l'acquisizione delle competenze professionalizzanti e trasversali) è obbligatorio completare almeno 120 ore di formazione entro la fine di ogni anno a partire dalla data di assunzione.
Definizione degli orari e delle mansioni dell’apprendista
Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di applicazione del tempo parziale, il monte ore deve essere tale da consentire all'apprendista il conseguimento della qualifica professionale prevista.
L'orario di lavoro non può essere superiore alle 8 ore giornaliere e alle 44 ore settimanali; gli apprendisti minorenni non possono lavorare di notte e fare straordinari.
Gli apprendisti non possono svolgere mansioni di bassa manovalanza e di produzione in serie, non attinenti al lavoro per cui sono stati assunti o che prevedono uno sforzo fisico superiore alle loro forze.
Per gli apprendisti minorenni ci sono ulteriori limitazioni, legate a mansioni considerate pericolose. Ad esempio, non possono lavorare in contesti che prevedano l'esposizione a agenti fisici, biologici o chimici potenzialmente nocivi, o impiegati in processi e lavori che li espongano a particolari rischi.
Attenzione: l’apprendista non può andare in ferie durante lo svolgimento dei corsi di formazione esterni all'azienda.
Cosa succede al termine del contratto e in caso di trasformazione anticipata del contratto
Alla scadenza del contratto, l'azienda deve comunicare al Centro per l'Impiego competente se:
- mantiene in servizio l'apprendista con un nuovo contratto di lavoro. Se il nuovo rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, l'azienda potrà godere delle stesse agevolazioni contributive e previdenziali per un ulteriore anno;
- non mantiene in servizio l'apprendista. In questo caso il periodo di preavviso da rispettare sarà quello previsto dal relativo contratto collettivo applicato. In caso di mancata osservanza del periodo di preavviso, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955. La qualifica professionale conseguita costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
In caso di trasformazione anticipata a tempo indeterminato rispetto al termine previsto dal contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l'anno successivo alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
