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You are here: Home Agenzia del lavoro Legislazione Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. Testo adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1545 del 04/07/2003 così come modificato
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Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro

Testo adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1545 del 04/07/2003 così come modificato dalle deliberazioni n. 731 del 02/04/2004, n. 640 del 27/03/2009 e n. 153 del 05/02/2010

1   ART. 1. ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI

1.1   Elenco anagrafico dei lavoratori

L’elenco anagrafico provinciale dei lavoratori è istituito ai sensi del DPR 7 luglio 2000, n. 442, ed è relativo ai cittadini appartenenti ad uno stato dell’Unione Europea domiciliati in provincia di Trento ed in età lavorativa, in quanto hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età non inferiore a 16 anni compiuti, e di età massima di 60 anni per le femmine, 65 anni per i maschi ovvero eventuali diversi limiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia stabiliti dalla normativa in materia. Il lavoratore straniero non comunitario, può essere iscritto nell’anagrafe dei lavoratori dal Centro per l’impiego competente qualora ricorrano le condizioni previste dalla L. 286/1998 e ss.mm.

L’elenco anagrafico provinciale dei lavoratori è gestito dall’Agenzia del lavoro, di cui alla L.P. 16 giugno 1983, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni; è titolare e responsabile del trattamento dei relativi dati il Dirigente dell’Agenzia del lavoro.

L’elenco anagrafico provinciale dei lavoratori è gestito, in armonia col sistema informatico adottato, nel rispetto dei principi di cui al DLgs 181/2000 e ss.mm.e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale. Esso ha scopo conoscitivo e assume, nei confronti dei lavoratori interessati, un valore dichiarativo sullo stato dei medesimi, presente e passato, sul mercato del lavoro. Le informazioni contenute nell’elenco anagrafico costituiscono anche il dato ufficiale di certificazione dell’attività lavorativa svolta; a tal fine i lavoratori interessati possono presentare al Centro per l’impiego competente il libretto di lavoro o idonea documentazione in loro possesso a firma del datore di lavoro, allo scopo di consentire la memorizzazione di informazioni relative a rapporti di lavoro non registrati nell’anagrafe.

L’ inserimento nell’ elenco anagrafico dei lavoratori avviene:

  1. a seguito di richiesta presso il Centro per l’impiego competente per domicilio, inteso quale luogo in cui il lavoratore stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, da parte di coloro che sono in cerca di lavoro, in quanto inoccupati, disoccupati nonché occupati in cerca di altro lavoro. A tal fine il lavoratore è tenuto a fornire gli elementi conoscitivi necessari. Per quanto riguarda i lavoratori disoccupati, la gestione della relativa condizione è disciplinata dal successivo art. 3; lo stato di occupato in cerca di altra occupazione è attribuito a condizione che lo stesso si avvalga di uno o più servizi del Centro per l’Impiego.
  2. d’ufficio, nei confronti dei lavoratori per i quali il Centro per l’impiego riceve una delle seguenti tipologie di informazioni:
    • comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro somministrato e dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
    • dati provenienti dai soggetti competenti relativamente all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo;
    • comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
    • comunicazioni provenienti da altri uffici pubblici che gestiscono liste speciali;
    • dati provenienti da altri organismi competenti e dallo sportello unico istituito ai sensi dall’art. 22 del D. lgs. n. 189 del 30 luglio 2002.

Il dettaglio delle informazioni relative all’elenco anagrafico è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del lavoro, in armonia col sistema informatico adottato, tenuto conto dei principi generali indicati a livello nazionale.

All’atto dell’inserimento, a fini statistici, al lavoratore è attribuita la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale “qualifica principale”, utilizzando la nomenclatura e la codifica come definite a livello nazionale. In caso di inserimento d’ufficio, la qualifica principale fa riferimento a quella attribuita al lavoratore nell’ultimo rapporto di lavoro.

All’atto dell’inserimento, si procede alla classificazione dei lavoratori, in armonia con i principi indicati a livello nazionale, mediante elementi utili per identificarli in modo omogeneo e uniforme.

L’elenco anagrafico provinciale dei lavoratori è integrato ed aggiornato dal soggetto gestore con le informazioni fornite direttamente dal lavoratore oppure d’ufficio, sulla base delle informazioni pervenute secondo le medesime modalità di cui alla precedente lettera b) o di informazioni utili trasmesse da soggetti pubblici o privati con esso convenzionati.

I lavoratori inseriti nell’elenco anagrafico possono essere identificati e selezionati sulla base delle loro caratteristiche o per particolari tipologie di rapporto di lavoro.

1.2   Gestione dell’elenco anagrafico

Le operazioni di trattamento dei dati relativi all’elenco anagrafico dei lavoratori, concernenti l’inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento, relative a ciascun lavoratore, sono di norma svolte dal Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo. Le operazioni di aggiornamento, cancellazione e trasferimento delle informazioni sono effettuate su dichiarazione dell’interessato e/o d’ufficio, secondo le modalità previste dal presente regolamento. La documentazione cartacea riferita alla gestione dell’ elenco anagrafico è conservata presso l’ ufficio per un periodo minimo di tre anni.

Il domicilio del lavoratore è il luogo che identifica il Centro per l’impiego competente a gestire le informazioni del lavoratore, ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi e ad erogare i servizi per l’impiego, comprese le attività di prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Il domicilio costituisce inoltre il riferimento per ogni comunicazione del Centro al lavoratore; quest’ultimo è pertanto tenuto ad assicurare la propria reperibilità presso il citato domicilio, nonché a comunicare al Centro per l’impiego ogni variazione del medesimo. Nei casi in cui l’inserimento in anagrafe non avvenga a seguito di presentazione del lavoratore, si fa riferimento alle risultanze documentali. Nel caso di trasferimento del domicilio, il lavoratore che intende avvalersi dei servizi per l’impiego è tenuto a presentarsi al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest’ultimo richiede al Centro per l’impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica del lavoratore ed una presa d’atto dell’avvenuto trasferimento.

Tale presa d’atto costituisce il provvedimento che concretizza l’effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Qualora la comunicazione obbligatoria, per effetto di specifica normativa, sia indirizzata ad un Centro per l’impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il luogo di domicilio del lavoratore e/o dell’impresa e non sia possibile una trasmissione dei dati in forma telematica, il Centro provvede a comunicare le informazioni relative al Centro per l’impiego competente.

I lavoratori rimangono inseriti nell’elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

  • richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
  • superamento dei 70 anni di età;
  • decesso del lavoratore, verificato anche sulla base dei dati messi a disposizione dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento;
  • scadenza del permesso di soggiorno o comunque assenza di domicilio dal territorio provinciale da più di cinque anni, se lavoratore straniero proveniente da un paese non appartenente all’Unione Europea.

2   ART. 2. SCHEDA CURRICOLARE

2.1   Istituzione della scheda curricolare

Esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi pubblici all’impiego erogati dal Centro competente per domicilio, è compilata una scheda nella quale, a parziale integrazione dei dati contenuti nell’elenco anagrafico, sono memorizzate, in armonia col sistema informatico adottato, le informazioni espresse dal medesimo relativamente alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità occupazionali.

E’ titolare e responsabile del trattamento dei relativi dati il Dirigente dell’Agenzia del lavoro.

Al fine di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività di orientamento e formazione professionale nonché agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs 469/97 e ss.mm., l’Agenzia del Lavoro può comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali relativi alla scheda curricolare, integrati con quelli contenuti nell’anagrafe dei lavoratori, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e comunque con l’esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari.

Qualora il lavoratore, a seguito di cambio di domicilio, si rivolga ad un diverso Centro per l’impiego, quest’ultimo può richiedere il trasferimento della scheda curricolare, adottando la medesima procedura individuata relativamente ai dati dell’elenco anagrafico.

2.2   Gestione della scheda curricolare

Le operazioni di trattamento dei dati concernenti la scheda curricolare (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, comunicazione e trasferimento), in analogia con quanto stabilito in materia di anagrafe, sono di norma svolte dal Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore. Il Centro per l’impiego competente per domicilio acquisisce le informazioni da inserire nella scheda curricolare individuale attraverso le informazioni fornite dal lavoratore all’atto della presentazione e/o del colloquio e, in subordine, mediante:

  • le comunicazioni di cui all’articolo 1 del presente provvedimento;
  • da ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale;

Nella memorizzazione delle informazioni relative alla professionalità del lavoratore, il Centro per l’impiego utilizza il sistema di codifica e la nomenclatura delle qualifiche professionali secondo le indicazioni eventualmente definite a livello nazionale.

Per la definizione della scheda od il suo aggiornamento non è necessaria la compilazione di moduli o la sottoscrizione di formulari.

I lavoratori iscritti nell’elenco anagrafico attivano e confermano nel tempo l’apposita scheda curricolare presso il Centro per l’Impiego competente, secondo le regole da esso indicate, anche al fine di fruire di eventuali servizi preselettivi. La perdita dello stato di disoccupazione, in applicazione a quanto previsto dall’ art. 3, comma 5, comporta la sospensione da tali servizi per una durata di 120 giorni ed essi possono essere successivamente riattivati su richiesta dell’interessato.

3   ART. 3. STATO DI DISOCCUPAZIONE

3.1   Definizione dello stato di disoccupazione

Ai sensi del D. lgs. 181/2000 e ss.mm, è considerato in stato di disoccupazione il lavoratore privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento o alla ricerca di attività lavorativa.

Al lavoratore disoccupato viene attribuita la classificazione prevista dall’art. 1 del D. lgs. 181/2000 e ss.mm..

Lo stato di disoccupazione del lavoratore è dato dal contestuale verificarsi di tre condizioni: non essere impegnato in alcuna attività lavorativa, essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro e svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro. Le condizioni indicate si determinano in base alle seguenti specificazioni:

a) il lavoratore non deve essere impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d’impresa. Eventuali attività che assicurino un reddito annuale (01 gennaio – 31 dicembre) non superiore al reddito minimo personale complessivo escluso da imposizione, consentono di acquisire o conservare lo stato di disoccupazione, in conformità alle seguenti disposizioni:

  1. Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all’anno solare (01 gennaio – 31 dicembre) in corso ed è desunto da elementi oggettivi quali: buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazioni nel caso di lavoro autonomo e di libera professione;
  2. le soglie di reddito da considerare sono quelle fissate dalle norme finanziarie in vigore all’atto della dichiarazione e sono relative agli importi lordi complessivi corrispondenti alla deduzione concessa per i redditi da lavoro dipendente (o fiscalmente assimilati ) oppure per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni. In caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare la soglia di reddito, determinata dalle norme finanziarie, più elevata, fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo. Le soglie massime individuate restano tali a prescindere dalla durata dell’attività lavorativa;
  3. la soglia di reddito non si applica ai soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili ai sensi della legislazione nazionale o della normativa provinciale (ai sensi del Documento degli Interventi di politica del lavoro e dei rapporti attivati ai sensi della L. n. 32/1990), ovvero nelle attività formative previste nell’ambito dei relativi progetti.

Fatto salvo il cambiamento di stato occupazionale effettuato d’ufficio a seguito di comunicazioni obbligatorie oppure su dichiarazione del lavoratore interessato, l’acquisizione o la conservazione dello stato e dell’anzianità di disoccupazione è effettuata dal Centro per l’Impiego competente secondo le seguenti modalità:

a1) Nel corso dello svolgimento di un’attività lavorativa e comunque non oltre 30 gg. dalla sua cessazione, può essere presentata una dichiarazione di non superamento della soglia di reddito in via presuntiva, eventualmente desumibile da elementi oggettivi quali buste paga o dichiarazioni del datore di lavoro oppure autocertificazione, nel caso di lavoro autonomo e di libera professione. Per il diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione, vanno considerati anche i redditi derivanti da attività lavorative, svolte in vigenza dello stato di disoccupazione nell’anno solare di riferimento, in periodi di sospensione dello stato di disoccupazione. Spetta al lavoratore dichiarare e dimostrare, qualora richiesto, al servizio competente il mancato superamento del reddito minimo, e comunicare tempestivamente ogni variazione del reddito che comporti il superamento dello stesso. La dichiarazione cessa la sua efficacia all’atto di un’eventuale successiva attività di lavoro. L’effettivo superamento della soglia annuale di reddito comporta il non riconoscimento di periodi di lavoro precedentemente considerati compatibili con lo stato di disoccupazione nell’anno di riferimento, ad eccezione del caso in cui la dichiarazione presuntiva abbia dato titolo al riconoscimento di eventuali incentivi previsti dalla legislazione statale o dalla normativa provinciale in caso di assunzione;

a2) in caso di attività lavorativa per la quale non sia prevista l’obbligatorietà di comunicazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve dichiarare, nell’anno solare in corso, tale attività; in relazione ad essa, possono essere applicate le modalità di riconoscimento dello stato e dell’ anzianità di disoccupazione indicate al precedente punto a1);

a3) Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di lavoro somministrato non superiore a otto mesi, o quattro mesi se giovani, nei casi in cui non si supera la soglia di reddito minimo, è possibile applicare il criterio della conservazione e non della sospensione dello stato di disoccupazione.

a4) Per l’acquisizione dello stato di disoccupazione durante lo svolgimento di attività lavorativa, si considera anche il reddito pregresso, nell’anno solare, del rapporto di lavoro in corso.

  1. il lavoratore deve essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

b1) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro somministrato, con durata del contratto a termine o della missione pari o superiore a 8 mesi, ovvero a 4 mesi (calcolati secondo il metodo commerciale) se si tratta di giovani d’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti;

b2) sede di lavoro ubicata nel raggio di 30 chilometri dal comune di domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici;

b3) proposta professionalmente congrua, vale a dire riferita ad una qualifica professionale equivalente, o valutabile sostanzialmente tale, alle propensioni lavorative espresse nell’eventuale scheda curricolare oppure, in assenza, all’ultima risultante nell’ambito delle informazioni contenute nell’anagrafe dei lavoratori.

  1. il lavoratore deve svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro. Tale condizione è oggettivamente verificata dalla presentazione del lavoratore alle convocazioni del Centro per l’impiego, dal rispetto delle azioni concordate nell’ambito del patto di servizio con il Centro per l’impiego, dalla sua adesione alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento e/o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali e/o di formazione e/o di riqualificazione e/o di tirocinio e/o di altre forme di inserimento lavorativo oppure è desunta dalle informazioni comunque in possesso dei Centri per l’impiego in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporanei o iniziative formative e per l’inserimento lavorativo.

3.2   Verifica dello stato di disoccupazione

La condizione di disoccupazione deve essere comprovata dall’interessato mediante la presentazione al Centro per l’impiego e la contestuale dichiarazione attestante l’eventuale attività precedentemente svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

Il Centro per l’impiego verifica la permanenza dello stato di disoccupazione secondo le modalità definite alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.

Il Centro per l’impiego può inoltre disporre indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Il lavoratore è tenuto a presentarsi comunque almeno un volta nell’anno solare presso il Centro per l’impiego competente per rendere una dichiarazione di immediata disponibilità, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3. In caso contrario esso decade dallo stato di disoccupazione a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo.

Nei casi di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata dichiarazione annuale di immediata disponibilità, si adottano le modalità di pubblicizzazione mediante apposito avviso di pubblicazione atti, come indicato al comma 7 del presente articolo.

3.3   Sospensione dello stato di disoccupazione

L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro somministrato a tempo pieno o a tempo parziale di durata inferiore a otto mesi calcolati secondo il metodo commerciale, ovvero inferiore a quattro mesi (calcolati secondo il metodo commerciale) se si tratta di giovani d’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, comprensivi della data di inizio e fine rapporto, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione. Il riferimento temporale è relativo alla durata contrattuale del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe o riassunzioni, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

La soglia di età relativamente ai giovani lavoratori fa riferimento alla data di assunzione.

La sospensione dello stato di disoccupazione si applica anche qualora si interrompa anticipatamente un rapporto di lavoro a termine o somministrato di durata prevista superiore ai limiti sopra indicati nonché nei casi di altri contratti di tipo subordinato, parasubordinato ed autonomo ove è prevista una data di cessazione della prestazione lavorativa, compreso il rapporto di apprendistato.

Una volta cessato il contratto di lavoro a termine o somministrato d’ufficio riprende a decorrere la maturazione dell’ anzianità di disoccupazione. L’ applicazione dell’ istituto della sospensione dello stato di disoccupazione, comporta l’ assegnazione della classe di disoccupato nell’ ambito dell’ elenco anagrafico.

3.4   Durata dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta al Centro per l’impiego ed effettua la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 181/2000 e ss.mm.

Nella fase di transizione, ai lavoratori inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico, è riconosciuta, all’atto dell’inserimento, l’anzianità di disoccupazione maturata precedentemente, secondo le regole della normativa previgente al D. lgs. 297/2002. Da tale data l’anzianità continua a decorrere secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.

La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali: i periodi fino a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

3.5   Perdita dello stato di disoccupazione

La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dal Centro per l’impiego allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

· assunzione o svolgimento di una attività autonoma o di impresa, salvo i casi di compatibilità ai sensi dei precedenti commi 1 e 3;

· mancata presentazione a cadenza annuale oppure alle convocazioni eventualmente disposte dal Centro per l’impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;

· rifiuto di una proposta di lavoro offerta dal Centro per l’impiego, avente le caratteristiche indicate alla lettera b) del precedente comma 1;

· mancata presentazione o adesione alle iniziative definite ai sensi della lettera c) del precedente comma 1;

· dimissioni durante il periodo di prova relativamente a proposte di lavoro accettate, per almeno due volte consecutive.

3.6   Certificazione dello stato di disoccupazione

I lavoratori possono comprovare lo stato di disoccupazione con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi si applica il DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, qualora si debba procedere, su richiesta dell’amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, in merito alla dichiarazione sostitutiva, il Centro per l’impiego pone a disposizione, anche con modalità telematica, le informazioni desunte dall’elenco anagrafico dei lavoratori.

Al requisito dell’iscrizione alle liste di disoccupazione previsto dalla normativa precedente all’entrata in vigore del D. lgs. 297/2002, eventualmente richiesto per l’accesso ad interventi di natura sociale od assistenziale, anche disciplinati e/o gestiti dalla Provincia Autonoma di Trento, Enti o Agenzie che esercitano competenze attribuite alla medesima, corrisponde il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 1 del presente articolo oppure la non assegnazione della classe di occupato nell’elenco anagrafico. Il medesimo principio vale per la Dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Per i lavoratori inseriti in liste speciali, il controllo va effettuato con riguardo alle risultanze delle predette liste.

Le persone che hanno superato l’ età lavorativa possono chiedere ed ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione esclusivamente al fine di accedere a misure sociali, assistenziali, sanitarie, previdenziali o di sostegno al reddito, fino al limite massimo di età previsto per la permanenza nell’ elenco anagrafico dei lavoratori; esclusivamente ai medesimi fini è possibile procedere al riconoscimento dello stato di disoccupazione nei confronti di persone che hanno un impedimento alla presentazione personale presso l’ ufficio competente dovuto a ricovero ospedaliero o detenzione oppure ricovero coatto in comunità terapeutica.

3.7   Modalità di convocazione dei lavoratori

Il lavoratore è convocato dal Centro per l’impiego competente e/o dall’Agenzia del lavoro ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo mediante comunicazione postale, di norma con l’indicazione della data e dell’ora dell’appuntamento. Le comunicazioni del Centro per l’Impiego sono di norma trasmesse al lavoratore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorsi quindici giorni dalla data di appuntamento, il lavoratore che non si è presentato personalmente oppure che non è risultato reperibile presso il domicilio dichiarato, perde lo stato di disoccupazione, fatta salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un ricovero ospedaliero od una malattia o altra situazione di impedimento oggettivo, sempre entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di impedimento. Il Centro per l’impiego procede, anche periodicamente, alle conseguenti modificazioni delle posizioni nell’anagrafe dei lavoratori, tenendo conto delle decorrenze individuali, e le pubblicizza mediante apposito avviso di pubblicazione atti nell’ambito dei locali del Centro per l’impiego nei 15 giorni di calendario successivi allo svolgimento delle operazioni.

La mancata presentazione o adesione alle iniziative definite ai sensi della lettera c) del comma 1 del presente articolo fa riferimento ai seguenti casi:

  1. convocazione da parte del Centro per l’impiego, secondo le modalità previste dal presente comma;
  2. idonea comunicazione al Centro per l’impiego da parte del soggetto gestore dell’iniziativa promossa dall’Agenzia del lavoro o, comunque in raccordo con la medesima, da altri servizi della Provincia Autonoma di Trento;

c) idonea comunicazione al Centro per l’impiego da parte del datore di lavoro interessato, indicante la mancata adesione alla convocazione a colloquio di selezione conseguente ad attività preselettiva svolta dall’Agenzia.

Le iniziative di cui alle precedenti lettere b) e c) sono rivolte ai lavoratori secondo le modalità prescelte dai soggetti terzi; in tali casi il lavoratore è convocato presso il Centro per l’impiego per addurre eventuali giustificazioni. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficientemente valide, il Centro può comunque adottare un provvedimento motivato di perdita dello stato di disoccupazione, che è trasmesso in copia all’interessato.

La proposta di lavoro di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo, è formulata, in base ad espressa delega da parte del datore di lavoro potenziale, direttamente dal Centro per l’Impiego competente, secondo le procedure previste dal presente comma.

4   ART. 4. OBIETTIVI ED INDIRIZZI OPERATIVI AL FINE DI FAVORIRE L’INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO E DI CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA

I lavoratori inseriti nell’elenco anagrafico provinciale di cui all’art. 1 che si trovano in stato di disoccupazione, accedono ai servizi ed agli interventi dell’Agenzia del lavoro secondo quanto previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro. Le misure in esso indicate ed ulteriori azioni di ricerca attiva di lavoro possono essere concordate e specificate nell’ambito di un patto di servizio stipulato fra lavoratore e Centro per l’impiego. Il patto di servizio vincola il lavoratore in merito alla modalità di ricerca attiva di lavoro; la verifica del mancato rispetto delle azioni ivi previste comporta quindi il venir meno della condizione indicata alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del presente regolamento.

Il patto di servizio può prevedere azioni, interventi e tempi diversi rispetto agli interventi minimi indicati dall’art. 3 del D. lgs. 181/2000 e ss.mm., che si devono pertanto ritenere vincolanti rispetto ad una eventuale assenza di misure concordate.

Gli interventi minimi previsti in favore dei lavoratori in stato di disoccupazione sono i seguenti:

  1. colloquio di orientamento, da effettuarsi entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
  2. proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale o altra misura che favorisca la integrazione professionale, da formularsi entro quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in reinserimento lavorativo ed entro sei mesi nei confronti degli altri lavoratori.

Con riguardo a tali interventi, si specifica che ogni prestazione lavorativa svolta dal lavoratore, anche se soggetta a sospensione o mantenimento dello stato di disoccupazione, determina una interruzione nel calcolo del periodo previsto al fine dell’erogazione degli interventi minimi indicati alla lettera b), in quanto configurabile come azione di inserimento lavorativo.

I lavoratori, siano essi in stato di disoccupazione o occupati alla ricerca di altra occupazione, possono in ogni caso accedere ai servizi ed interventi dell’Agenzia del lavoro con modalità diretta, a prescindere dagli interventi minimi sopra previsti, secondo le procedure organizzative in essere ed i tempi definiti presso il Centro per l’impiego competente.

I lavoratori occupati continuativamente presso la medesima impresa con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, possono usufruire dei servizi per l’impiego del Centro per un massimo di 24 mesi; la sospensione ha una durata minima di 120 giorni ed il servizio può essere successivamente riattivato su richiesta dell’interessati.

5   ART.5. LISTE SPECIALI

5.1   1. Disposizioni generali

In provincia di Trento rimangono in vigore le liste previste dalla legislazione nazionale e quelle predisposte ai sensi della normativa provinciale, ed in particolare:

  1. elenco dei lavoratori disabili ed altre categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  2. lista di mobilità di cui all’articolo 6, legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. lista di mobilità provinciale istituita con deliberazione della Commissione Provinciale per l’impiego n. 209 dd. 22/01/1997;
  4. lista di premobilità provinciale ai sensi del protocollo d’intesa di data 30/03/1993;
  5. eventuali liste predisposte al fine dell’attuazione delle azioni in materia di lavori socialmente utili previste nel Documento degli Interventi di politica del lavoro;
  6. lista nazionale lavoratori dello spettacolo di cui al D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053;
  7. collocamento speciale della gente di mare, fino all’emanazione di una nuova disciplina della materia.

5.2   Gestione delle liste speciali

Le liste speciali di cui alle lettere a), b), c), d) sono gestite dall’Agenzia del lavoro, anche tramite i Centri per l’impiego, ed approvate dalla Commissione Provinciale per l’impiego, anche mediante propri appositi sottocomitati ovvero dalla Commissione locale per l’impiego competente. Le liste speciali di cui alle lettere b), c) e d) possono essere tecnicamente gestite mediante un’unica lista che evidenzi l’appartenenza dei lavoratori alle diverse tipologie indicate.

I dati dei lavoratori iscritti nelle liste speciali sono inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico, all’interno del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché evidenziata la modifica della relativa situazione a seguito della gestione delle liste stesse.

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto d’ufficio, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda alla lista speciale, ai lavoratori iscritti alle liste di cui alle precedenti lettere a), b), c), per i quali vige solo un effetto indiretto sull’ anagrafe dei lavoratori dato dalla gestione delle liste speciali. Ai lavoratori che hanno presentato domanda per l’iscrizione in liste speciali è riconosciuto, qualora essa abbia avuto esito negativo, lo stato di disoccupazione con decorrenza dalla data della citata domanda.

Per quanto riguarda liste speciali di cui alle lettere a) e b) del presente regolamento, si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge, ed in particolare:

  1. la disciplina in materia di cancellazione è quella prevista dall’art. 9 della L. 223/91 e dall’art. 10, comma 6 della L. 68/99;
  2. le attività informative nei confronti dei datori di lavoro e lavoratori volte a favorire l’inserimento lavorativo del disabile in attuazione della L. 68/99, sono realizzate conformemente alla stessa disciplina.

Ai lavoratori disabili cancellati dalla lista speciale di cui alla L. 68/99 per perdita di requisiti a seguito della riduzione dello stato invalidante, può essere riconosciuta l’anzianità di disoccupazione maturata nell’ambito della lista speciale, purché presenti la dichiarazione di immediata disponibilità, indicata al comma 1, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da parte dell’Agenzia del Lavoro.

L’ Agenzia del Lavoro eroga ai lavoratori disabili i servizi e gli interventi di politica del lavoro appositamente previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro al fine di favorirne un inserimento mirato conforme alle capacità lavorative; pertanto le disposizioni di cui al precedente art. 4 non si applicano a tali lavoratori. L’appartenenza all’elenco anagrafico di cui all’art. 1 di persone disabili è subordinata al possesso delle potenzialità necessarie per un inserimento lavorativo, valutate dalla competente Commissione.

6   ART. 6. ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

6.1   Disposizioni generali

Nell’ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Sulla base di tale disposizione di carattere generale, vige il principio dell’assunzione diretta che riguarda tutti i lavoratori regolarmente presenti sul territorio nazionale e tutte le tipologie di rapporto di lavoro, ad eccezione di quelle relative al collocamento dei lavoratori disabili ed altre categorie protette di cui alla L. 68/99, al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici, nonché all’assunzione dei cittadini stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno compatibile con lo svolgimento di rapporto lavorativo.

Non è richiesto che i lavoratori oggetto delle assunzioni siano preventivamente inseriti nell’elenco anagrafico di cui all’art. 1, in quanto tale inserimento può avvenire d’ufficio a seguito della comunicazione di cui al successivo comma 2; di conseguenza non è richiesto allegare alla comunicazione documenti o attestazioni circa l’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori.

Le comunicazioni obbligatorie hanno esclusivamente la finalità di aggiornamento dell’anagrafe dei lavoratori di cui all’art. 1, escludendosi pertanto attività di certificazione e controllo di merito da parte del Centro per l’impiego, fatto salvo quanto previsto per espresso obbligo di legge.

I datori di lavoro sono obbligati a comunicare all’Agenzia del lavoro l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione di prestazioni lavorative nei termini, con le modalità, i contenuti, per gli effetti e nei casi stabiliti dalla disciplina statale in materia.

Gli obblighi di comunicazione sono effettuati a mezzo di trasmissione telematica all’Agenzia del lavoro delle informazioni relative, mediante l’utilizzo di apposito software messo a disposizione e/o in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla stessa

7   ART. 7. LE ASSUNZIONI IN BASSA QUALIFICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1   Disposizioni generali

In applicazione dell’articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, a livello locale le Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici non economici possono procedere autonomamente ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicando le medesime procedure di cui al presente regolamento, oppure inoltrare richiesta di avviamento a selezione ai Centri per l’impiego territorialmente competenti secondo l’ubicazione della sede di lavoro prevalente.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici non economici inoltrano al Centro per l’Impiego competente la richiesta di avviamento a selezione con l’indicazione del numero di lavoratori da assumere, del titolo di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, della qualifica e del livello retributivo di assegnazione nonché della durata del rapporto di lavoro e dell’orario di lavoro previsti.

Il Centro per l’impiego competente provvede a pubblicizzare per almeno dieci giorni la richiesta pervenuta, mediante affissione di apposito avviso nell’ambito dei locali del Centro per l’impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro, i quali provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l’Impiego competente.

L’Agenzia del lavoro può inoltre svolgere ogni ulteriore attività di pubblicizzazione in merito all’avviso.

I lavoratori interessati in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione alla formulazione della graduatoria, compilando e consegnando personalmente un apposito modulo presso un Centro per l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento, comprendente gli elementi necessari alla compilazione della graduatoria.

7.2   Compilazione della graduatoria e selezione

Il Centro per l’impiego competente compila una graduatoria riferita alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri ed i punteggi riportati nella tabella allegata al presente regolamento (all. 1). La graduatoria viene pubblicizzata secondo le modalità di avviso pubblicazione atti previste dall’art. 3, comma 7 del presente regolamento, e viene trasmessa all’ Amministrazione o all’Ente richiedente di norma entro 20 giorni lavorativi successivi alla data di chiusura delle adesioni.

Le Amministrazioni e gli Enti, di norma entro dieci giorni dalla ricezione della graduatoria, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche nelle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della Provincia alla stregua dell’art. 9 della L.P. 3 settembre 1987, n.21. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’Amministrazione o dell’Ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella iniziale richiesta di avviamento.

Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti secondo l’ordine della stessa graduatoria.

7.3   Assunzione dei lavoratori

Le Amministrazioni e gli Enti interessati verificano la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione e procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di graduatoria.

Entro i 6 mesi successivi alla trasmissione della graduatoria, in caso di assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno o a tempo parziale, si procede con l’assegnazione del posto al lavoratore idoneo risultante precedente in ordine di graduatoria, anche se già eventualmente in servizio presso il medesimo ente a tempo determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, oppure a tempo indeterminato con orario a tempo parziale, qualora il posto sia per il tempo pieno, salvo espressa rinuncia formale da parte dell’interessato.

Ogni graduatoria può essere inoltre utilizzata dall’Amministrazione o Ente nei 6 mesi successivi alla sua trasmissione, per procedere all’assunzione di ulteriore personale oltre a quello inizialmente previsto, per le medesime qualifiche ed eventuali requisiti ulteriori richiesti.

8   8. ART.8. DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RICORSI

Le informazioni riguardanti i dati contenuti nell’elenco anagrafico di cui all’art. 1 e nella scheda curricolare di cui all’art. 2, sono messe a disposizione del lavoratore interessato, senza alcun onere, a seguito di presentazione del medesimo presso il Centro per l’impiego competente. Ad esso viene rilasciato, di norma contestualmente e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione, un documento contenente i dati registrati. In alternativa possono essere attivati sistemi informativi automatizzati di consultazione e/o aggiornamento dei dati, tali da consentirne la funzionalità direttamente da parte della persona interessata.

Nel caso di richiesta di informazioni riguardanti i dati contenuti nell’elenco anagrafico pervenuta tramite posta o fax, deve essere allegata alla medesima una fotocopia della carta d’identità della persona interessata; il Centro per l’impiego competente invia, tramite posta o fax, i dati richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In armonia con il sistema informatico adottato, i dati contenuti nell’elenco anagrafico sono inoltre messi a disposizione e/o trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta alle autorità di ispezione e vigilanza in materia di lavoro e previdenza ed agli organi di pubblica sicurezza. Tali dati sono inoltre messi a disposizione e/o trasmessi, entro i medesimi termini, ai soggetti pubblici o privati concessionari o gestori di servizi o interventi pubblici per le verifiche di competenza, anche con riguardo a dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai sensi del DPR 445/2000. L’Agenzia può altresì mettere a disposizione, in forma anonima ed a fini statistici, le informazioni contenute nell’elenco anagrafico ad Enti o Istituti di ricerca.

Avverso ai provvedimenti assunti dall’Agenzia del lavoro e/o dal Centro per l’Impiego competente in merito alle funzioni previste dal presente regolamento, è ammesso ricorso secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della L.P. 16 giugno 1983, n.19.

9   9. ART. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualora il sistema informatico in uso presso l’Agenzia del Lavoro non sia idoneo a supportare l’avvio di tutte le procedure nei tempi e con le modalità previste dal presente regolamento, vengono comunque applicati in via transitoria i principi in esso contenuti secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del lavoro, rinviando la completa attuazione alla messa in esercizio d’idonei sistemi informativi automatizzati.

Il presente regolamento viene applicato secondo criteri e modalità tali da consentire un raccordo ed uno scambio di informazioni tra l’Agenzia del Lavoro, il Servizio Lavoro, l’Inps, l’Inail, i Servizi per l’Impiego di altre Province e Regioni, nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In conseguenza dell’ abrogazione della legge 10 gennaio 1935, n.112, è da ritenersi implicitamente abrogato l’ art. 27 della L.P. 16 giugno 1983, n.19, attuativo dell’ articolo 9, n.4) dello Statuto di autonomia.

I principi utilizzati per considerare lo stato e l’anzianità di disoccupazione permangono quelli indicati dall’art. 10 della L. 56/1987 fino all’adozione di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento.

ALLEGATO 1 - Criteri per la formazione delle graduatorie di cui all’art. 16 della L. 56/87 (Assunzioni in bassa qualifica nella Pubblica Amministrazione)

A Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria:

  1. situazione familiare. Relativamente al nucleo familiare, viene attribuito un punteggio in base al numero dei componenti, a coloro che nel nucleo sono titolari di pensione di anzianità o vecchiaia oppure svolgono un’attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o imprenditoriale (a tale riguardo la dichiarazione del lavoratore viene eventualmente verificata in base alle risultanze dell’elenco anagrafico di cui all’art. 1 del regolamento), nonché in base alla presenza di minori in obbligo scolastico persone aventi un’età superiore a 75 anni compiuti e persone disabili con grado di invalidità superiore al 75%;
  2. situazione economica, riferita al nucleo familiare o ad uno o più dei suoi componenti relativamente ad eventuali sostegni di assistenza economica di soddisfazione minima dei bisogni fondamentali (“minimo vitale”) erogati dagli Enti competenti nel corso dell’ultimo semestre, nonché relativamente alla sussistenza di un regolare contratto d’affitto a titolo oneroso riferito all’ abitazione principale;
  3. stato occupazionale del lavoratore.

B Variazione degli elementi:

  1. il punteggio relativo alla situazione familiare è così calcolato.

CRITERI NUMERO PUNTEGGIO

Criterio Numero Punteggio
Numero componenti nucleo 1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 20
7 22
8 24
9 26
10 28
Numero occupanti nucleo 0 0
1 -10
2 -15
3 -20
4 -26
5 -29
6 -32
7 -35
8 -38
9 -41
10 -42
Per ogni minore in obbligo scolastico   5
Per ogni anziano con più di 75 anni compiuti   5
Per ogni persona disabile presente nel nucleo famigliare   5

Se tutti i componenti della famiglia sono occupati, verrà assegnato un punteggio pari a 0.

Se il punteggio risulta essere negativo, viene considerato pari a 0;

  1. il punteggio relativo alla situazione economica è così calcolato.

CRITERI PUNTEGGIO

Criterio Punteggio
Per assegno percepito 15
Abitazione principale in affitto (allegare contratto di locazione) 7
  1. il punteggio relativo allo stato occupazionale è così calcolato.

CRITERI PUNTEGGIO

Criterio Punteggio
Per condizione di non occupazione del lavoratore 5
Per appartenenza alla lista di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente regolamento o comunque per presenza di un grado di invalidità superiore al 45% (attestato dall'ultimo verbale in possesso del lavoratore) nonché per appartenenza alle liste di cui alle lettere b), c), d), e) del medesimo art. 5. (punteggio unico, in caso di appartenenza a più liste speciali) 5
Per i militari volontari congedati senza demerito nell'arco dei sei mesi precedenti 5

Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica del lavoratore.

I dati dichiarati dal lavoratore nonché il calcolo del punteggio di graduatoria sono effettuati esclusivamente con riferimento alla situazione alla data di ricevimento (data del protocollo in arrivo) dell’avviso di selezione dell’Ente da parte dell’Agenzia, a prescindere dalla situazione relativa alla data di sottoscrizione del modulo di adesione del lavoratore.