Regolamento Legge 68/99
DISCIPLINA DELL’ELENCO E DELLE GRADUATORIE PREVISTI DALL’ART. 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI).
Così come approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2103 del 28.09.2007 e modificato dalla successiva deliberazione n 1116 del 15/05/2009
Indice
- Art. 1 Istituzione dell’elenco provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette
- Art. 2 Abrogato
- Art. 3 Abrogato
- Art. 4 L’inserimento e la permanenza dei lavoratori nell’elenco
- Art. 5 Situazioni occupazionali compatibili con l’elenco
- Art. 6 Cancellazione dall’elenco
- Art. 7 Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica
- Art. 8 Assunzioni nominative
- Art. 9 Concorsi pubblici e procedure concorsuali
- Art. 10 Disposizioni transitorie e finali
- ALLEGATO 1
Art. 1 Istituzione dell’elenco provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette
- E’ Istituito l’elenco provinciale delle persone disabili di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), di seguito denominata “legge”.
- Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge che non siano in una delle condizioni per le quali è prevista la cancellazione dall’elenco ai sensi del successivo articolo 6 e che siano:
- in età lavorativa, in quanto assolto l’obbligo scolastico e di età massima corrispondente a quella prevista per l’ accesso alla pensione di vecchiaia stabilita dalla normativa in materia;
- prive di occupazione oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria oppure con l’iscrizione alle liste di mobilità, se il lavoratore è inserito anche in queste ultime;
- immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa conforme alle proprie capacità ed abilità,
possono chiedere di essere iscritte all’elenco provinciale mediante presentazione dell’interessato presso il Centro per l’impiego competente per domicilio, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e conseguente presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante la condizione prevista dal medesimo comma 1 dell’articolo 1 della legge.
L’elenco è organizzato secondo l’ordine di prima iscrizione, tenuto conto della data della domanda presentata dal lavoratore.
- Per le persone disabili è indicata in forma sintetica anche la tipologia di inserimento lavorativo risultante dal profilo lavorativo eventualmente definito dalla commissione costituita per i fini di cui all’articolo 8, comma 1, della legge (di seguito definita “Commissione competente”), ferma restando l’iscrizione all’elenco anche in assenza della medesima.
- In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell’art. 18 della legge, nonché di quelle indicate nella legge n. 23 novembre 1998, n. 407, le medesime persone possono essere iscritte, secondo la disciplina prevista da questo atto, nell’elenco di cui al presente articolo.
Art. 4 L’inserimento e la permanenza dei lavoratori nell’elenco
- Abrogato
- A decorrere dalla data di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1 è riconosciuto d’ufficio lo stato di disoccupazione ai sensi e per gli effetti delle norme generali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. Qualora il lavoratore sia già in stato di disoccupazione all’atto dell’inserimento, esso permane in tale condizione con il riconoscimento dell’anzianità di disoccupazione pregressa.
- Le persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell’ articolo 18 della legge sono tenute a presentarsi presso il Centro per l’ impiego competente, comunque almeno una volta ogni anno solare successivo a quello di iscrizione o reiscrizione, per confermare la loro disponibilità all’avviamento al lavoro. A questo adempimento non sono tenuti coloro che, nell’ anno solare, abbiano svolto attività lavorative per le quali sono state applicate sospensioni o conservazioni dello stato di disoccupazione.
Art. 5 Situazioni occupazionali compatibili con l’elenco
- I lavoratori iscritti nell’elenco previsto all’articolo 1 possono svolgere attività di lavoro che comportano la sospensione o la conservazione dello stato di disoccupazione, secondo le norme e le procedure vigenti per il collocamento ordinario ovvero per il trattamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Questa opportunità non si applica al lavoratore che sia occupato a tempo indeterminato e parziale secondo l’indicazione o la prescrizione della Commissione competente ovvero sulla base dell’attestazione del medesimo lavoratore, resa in fase di riconoscimento ai fini della copertura della quota d’obbligo, circa la coerenza del rapporto di lavoro a tempo parziale con le proprie propensioni ed abilità.
- Nel caso in cui la Commissione competente abbia espresso parere positivo alla eventuale transizione del lavoratore interessato sul mercato del lavoro ordinario e lo stesso lavoratore sia occupato presso una cooperativa sociale di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (“Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale”), lo stato di disoccupazione è accertato e conservato a prescindere dal reddito percepito.
- I lavoratori per i quali la Commissione competente, nella relazione conclusiva, ha previsto un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, in apposita sezione, fino alla modificazione del profilo, con esito positivo, da parte della medesima Commissione. I lavoratori inseriti in tale sezione dell’elenco sono collocati in situazione di “non disponibilità” e per essi non vengono attivate iniziative di inserimento lavorativo ai sensi della legge.
Art. 6 Cancellazione dall’elenco
- Il lavoratore è convocato, anche ai fini dell’adesione a percorsi formativi propedeutici al collocamento mirato, mediante comunicazione postale, recante l’indicazione della data e dell’ora dell’appuntamento. E’ salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un ricovero ospedaliero od una malattia.
- La persona iscritta nell’elenco previsto all’articolo 1 del presente atto, che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alle convocazioni effettuate dall’Agenzia del lavoro o rifiuta il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità professionali dichiarate all’atto della iscrizione o della reiscrizione, è cancellata dall’elenco per un periodo di sei mesi. Per il medesimo periodo non è riconosciuto lo stato di disoccupazione. Il provvedimento di cancellazione è adottato anche nei confronti delle persone disabili, il cui profilo lavorativo preveda l’inserimento mirato con supporti di mediazione, qualora rifiutino ingiustificatamente di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti o previste nelle convenzioni di cui al comma 6 dell’articolo 4 o al comma 5 dell’articolo 11 della legge, compresi i tirocini formativi e di orientamento e le iniziative formative. Trascorsi sei mesi dal provvedimento di cancellazione il lavoratore può presentare domanda di reiscrizione all’elenco.
- Il lavoratore è inoltre cancellato in caso di:
- perdita dei requisiti previsti dalla legge nonché dall’articolo 1 del presente atto, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge;
- rifiuto ingiustificato e reiterato di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, finalizzate al suo inserimento lavorativo, a seguito di decisione della Commissione provinciale per l’impiego;
- avviamento al lavoro, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 5;
- pensionamento di anzianità o di vecchiaia o di inabilità oppure attribuzione dell’ assegno di incollocabilità;
- mancata presentazione a prova di idoneità oppure mancata presa di servizio a seguito di avviamento numerico;
- mancata presentazione a convocazione, effettuata dalle strutture sanitarie competenti, per sottoporsi ad accertamento della permanenza dello stato invalidante o a visita da parte della Commissione competente, nonché mancata effettuazione, entro 6 mesi, delle visite mediche specialistiche eventualmente prescritte da tale Commissione; nei casi di cancellazione per mancata ottemperanza alla visita medica specialistica o alla visita di verifica della permanenza dello stato invalidante, l’eventuale reiscrizione del lavoratore all’elenco/graduatorie può avvenire solo a fronte di presentazione da parte dell’interessato di specifica documentazione sanitaria, anche di quella a suo tempo richiesta, recante una data non antecedente ai 12 mesi;
- accertamento di potenzialità abolite, quasi abolite o conservate solo per attività non redditizie, oppure accertamento di invalidità civile pari al 100% e nel cui verbale non siano espresse le potenzialità lavorative;
- accertamento, da parte della Commissione competente, della condizione di non collocabilità al lavoro, nell’ambito della relazione conclusiva;
- richiesta di cancellazione volontaria, anche per trasferimento di iscrizione;
- decesso.
- I lavoratori disabili licenziati per mancato superamento del periodo di prova, vengono reinseriti nell’elenco con anzianità di iscrizione corrispondente a quella posseduta al momento dell’inserimento nell’azienda.
- La cancellazione dall’elenco comporta anche la perdita dello stato di disoccupazione.
Art. 7 Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica
- Ai fini dell’assunzione presso i datori di lavoro privati, le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici l’Agenzia del Lavoro adotta la modalità di avviamento mediante chiamata per avviso pubblico, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge, secondo la procedura prevista ai commi successivi.
- L’avviamento numerico è effettuato tenuto conto della qualifica richiesta, ovvero della qualifica concordata oppure, in difetto, delle qualifiche omogenee e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l’ordine di graduatoria.
- Qualora l’Agenzia del lavoro, anche sulla base della relazione conclusiva della Commissione competente, valuti che le caratteristiche di un determinato posto di lavoro non siano adeguate alle condizioni psico-fisiche e al profilo funzionale e professionale del disabile avente titolo all’avviamento, o comunque valuti necessario ricorrere a strumenti di collocamento mirato al fine di attuare la collocazione lavorativa ottimale del disabile, essa ha la facoltà di procedere all’avviamento del disabile successivamente posizionato in graduatoria, attivando contestualmente, se del caso, il collocamento mirato del disabile non avviato, anche attraverso le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge.
- Nel caso di avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni o gli Enti pubblici non economici, per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il titolo di studio non superiore alla scuola dell’obbligo, il datore di lavoro, prima di procedere all’ assunzione, ha facoltà di sottoporre il candidato a prova, non comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l’assunzione. Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o dagli enti interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato ai lavoratori interessati ed all’Agenzia del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo la comunicazione dell’esito della selezione precedente oppure trascorso il suddetto periodo di 50 gg., se non è pervenuto l’esito della precedente selezione. I datori di lavoro hanno l’onere di provvedere all’accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti del lavoratore per l’accesso all’impiego pubblico e per il profilo per il quale avviene l’assunzione.
- Gli avviamenti presso le Pubbliche amministrazioni od Enti pubblici non economici possono avvenire in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire.
- I criteri di cui al presente atto sono applicati, quando compatibili, per l’avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui agli articoli 1, comma 1, lett. c) e comma 3, e all’articolo 18, comma 2, della legge, nonché di cui alla legge n. 407/1998.
- Abrogato
- Il Centro per l’impiego competente provvede a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno dieci giorni consecutivi di calendario, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di lavoratori da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell’ambito dei locali del Centro per l’impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro. Questi ultimi provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l’Impiego competente. L’Agenzia del lavoro può svolgere ogni ulteriore attività di pubblicizzazione in merito all’avviso.
- I lavoratori iscritti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione all’offerta lavorativa, compilando e consegnando personalmente un apposito modulo presso un Centro per l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento. Il lavoratore interessato a più offerte in corso di pubblicizzazione, all’ atto dell’ adesione deve dichiarare un ordine di preferenza rispetto alle diverse opportunità
- Il Centro per l’impiego competente compila una graduatoria, riferita al giorno precedente alla data dell’ avviso pubblico, relativamente alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri ed i punteggi di cui all’allegato 1. La graduatoria specifica viene pubblicizzata mediante apposito avviso di pubblicazione atti nell’ambito dei locali del Centro per l’impiego competente per 5 giorni di calendario; successivamente viene effettuato l’avviamento degli aventi diritto.
- Abrogato
- Le autocandidature dei lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni di cui al comma 4 dell’art. 4 della legge, dei i lavoratori disabili di cui al co. 3 dell’art. 10 della legge, nonché le autocandidature dei lavoratori disabili psichici, sono comunicate, in distinti elenchi, al datore di lavoro.
Art. 8 Assunzioni nominative
- L’Agenzia del lavoro promuove l’assunzione nominativa per l’inserimento lavorativo di persone disabili da parte dei datori di lavoro privati.
- Le persone disabili, che siano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 1 del presente atto al momento sia della pubblicazione dell’avviso ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4, sia dell’assunzione, possono essere assunte dalle Amministrazioni pubbliche, in alternativa alle procedure selettive ordinarie, previa stipulazione della Convenzione di programma prevista all’articolo 11 della legge, limitatamente alle seguenti categorie di persone:
- persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con percentuale uguale o superiore al 74%;
- persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche (intelletive e/o mentali), con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%;
- ciechi civili e sordomuti riconosciuti dalle Commissioni di accertamento della cecità civile e del sordomutismo;
- persone di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 della legge con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%.
- Ulteriori categorie di persone potranno essere considerate ai sensi di evenutali intese tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali.
- In ordine alla quantità dei posti da ricoprire e alla professionalità da acquisire, le Amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicità, eventualmente anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi, che devono necessariamente recare l’indicazione:
- del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle professionalità da coprire;
- del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
- dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi.
- L’assunzione da parte delle Amministrazioni pubbliche è comunque assoggettata a criteri di trasparenza ed a procedure di evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applicano alle assunzioni relative alle convenzioni di cui al comma 4 degli articoli 9 od 11 della legge.
Art. 9 Concorsi pubblici e procedure concorsuali
- Nel caso di concorsi pubblici interamente riservati oppure in cui siano previste quote riservate a persone iscritte nell’elenco e nelle graduatorie di cui alla legge, agli interessati è richiesto il possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge al momento della loro adesione al bando. L’immissione in ruolo del soggetto disabile risultato idoneo al concorso avviene in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, della medesima legge.
Art. 10 Disposizioni transitorie e finali
- Abrogato
- Per quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia di inserimento al lavoro dei soggetti disabili e dai regolamenti provinciali attuativi della stessa, valgono, qualora compatibili, i principi e le regole generali vigenti in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
- I lavoratori iscritti nell’elenco sono inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, nell’ambito del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché evidenziata la eventuale modifica della situazione a seguito della gestione del sistema di collocamento mirato.
ALLEGATO 1
Criteri per la compilazione della graduatoria ex art. 8 della L. 12 marzo 1999, n. 68
Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono i seguenti.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1 riferito alla data convenzionale del 31 dicembre 2008; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l’avvertenza che il punteggio da attribuire per l’anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese calcolato secondo il metodo commerciale:
- per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data punti +1 fino al limite massimo di 48 mesi;
- fermi restando i limiti massimi di mesi di anzianità indicati al precedente punto 1, alla data di compilazione della graduatoria si dovranno aggiungere punti + 1 per ogni mese di anzianità maturata;
- per la percentuale di invalidità, risultante dall’ultimo verbale in possesso dell’Agenzia del lavoro alla data di compilazione, viene attribuito un punteggio positivo pari al doppio del valore indicato nelle tabelle allegate al DPR 246/1997;
- per lavoratore privo di occupazione di tipo subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno, alla data di compilazione o aggiornamento della graduatoria, punti +10;
- per una situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza è assegnato un punteggio che va da un minimo di 0 ad un massimo di 20, tramite adozione del sistema ICEF. Nessun punto è attribuito al soggetto richiedente che non abbia presentato la dichiarazione ICEF.
Per i lavoratori non disabili non viene applicato l’elemento di cui al precedente punto 3.
Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore; in caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore percentuale di invalidità e, in caso di ulteriore parità, precede il più anziano di età.
L’ elemento di cui al precedente punto 5 è introdotto a decorrere dal primo gennaio 2011.
