Obiettivo 3
Favorire l'inserimento delle persone in difficoltà occupazionale sul mercato del lavoro
6. INCENTIVAZIONE DELLE ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO
Gli interventi di incentivazione delle assunzioni di cui alla presente azione sono subordinati alla richiesta del datore di lavoro, da far pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di assunzione del dipendente oggetto dell'intervento.
Il possesso dei requisiti richiesti necessari per accedere all'intervento finanziario, sia da parte del datore di lavoro che da parte del futuro lavoratore, deve essere presente al momento dell'assunzione del soggetto incentivabile.
1. Incentivazione delle assunzioni di soggetti appartenenti a fasce deboli
Per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato da datori di lavoro privati ed Enti pubblici economici con soggetti rientranti nella successiva tipologia, può essere concesso un contributo nella misura di seguito indicata: Tipologia
per i lavoratori di età superiore a 30 anni ed inseriti nelle liste di mobilità provinciale istituite con deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Impiego n. 209 dd. 22.01.1997 e n. 289 dd. 26.03.2002 e ss.mm., per i lavoratori inseriti nella lista di premobilità provinciale ai sensi del protocollo d'intesa in materia di mobilità di data 30.03.1993, per i lavoratori che superato il periodo massimo di mobilità loro concesso ai sensi di legge, non hanno ancora trovato occupazione, per lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga dichiarati in esubero, per lavoratori beneficiari di mobilità in deroga, il contributo biennale è pari a:
- per i maschi € 3.000,00.= il primo anno e € 5.000,00.= il secondo anno
- per le femmine € 4.000,00.= il primo anno e € 6.000,00.= il secondo anno.
Nei casi in cui l'assunzione venga effettuata ai sensi della L. 160/1988 art. 8 comma 5, il contributo verrà concesso solo in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con partenza dalla data della trasformazione stessa.
per persone inoccupate/disoccupate, emigrate e rimpatriate di origine trentina ai sensi della L.P. 3 novembre 2000, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo biennale è pari a:
- per i maschi € 3.000,00.= il primo anno e € 4.000,00.= il secondo anno
- per le femmine € 3.000,00.= il primo anno e € 5.000,00.= il secondo anno.
per donne di età superiore a 30 anni disoccupate da più di 6 mesi, inoccupate, che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un'assenza superiore a 24 mesi, o il cui contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il contributo biennale è pari a:
- € 4.000,00.= il primo anno e € 6.000,00.= il secondo anno;
per persone che si pongono sul mercato del lavoro a seguito di un percorso di sostegno all'inserimento lavorativo attivato in base all'Azione 9 per il sostegno allo sviluppo di cooperative sociali di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati prevista dal presente Documento, il contributo biennale è pari a:
- € 4.000,00.= il primo anno e € 6.000,00.= il secondo anno;
per persone che si pongono sul mercato del lavoro a seguito di esperienze di inserimento in lavori socialmente utili di cui al presente Documento, il contributo biennale è pari a:
- per i maschi € 5.000,00.= il primo anno e € 6.000,00.= il secondo anno
- per le femmine € 6.000,00.= il primo anno e € 7.000,00.= il secondo anno;
per persone occupate a seguito dell'accordo sindacale di data 21 luglio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle attività di cui alla L.P. n. 32/90 e successive modificazioni il contributo biennale è pari a:
- per i maschi € 6.000,00.= il primo anno e € 7.000,00.= il secondo anno
- per le femmine € 7.000,00.= il primo anno e € 8.000,00.= il secondo anno;
per persone di età superiore a 50 anni prive di occupazione, o il cui contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il contributo biennale è pari a:
- € 6.000,00.= il primo anno e € 7.000,00.= il secondo anno;
per persone disoccupate o inoccupate con famiglia monoparentale con uno o più figli minori conviventi, il contributo biennale è pari a:
- € 4.000,00.= il primo anno e € 6.000,00.= il secondo anno;
per persone disoccupate a seguito di licenziamento per superamento del periodo massimo di comporto o per sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni contrattualmente previste, il contributo biennale è pari a:
- € 7.000,00.= il primo anno e € 8.000,00.= il secondo anno.
2. Incentivazione delle assunzioni per favorire il raggiungimento della pensione di anzianità o vecchiaia
Per soggetti disoccupati, da almeno 3 mesi, ai quali mancano non più di 3 anni di contribuzione previdenziale per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità, è concesso un contributo annuale pari a € 5.000,00.= di durata triennale.
L'assunzione dovrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato per il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità.
3. Stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Per l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro in essere di soggetti che negli ultimi 3 anni abbiano svolto attività lavorativa per almeno 18 mesi, anche non continuativi, mediante almeno una delle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di inserimento
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- contratto di lavoro a progetto
è concesso un contributo biennale pari a:
per persone di età inferiore ai 30 anni
- per i maschi € 1.500,00.= il primo anno e € 2.500,00.= il secondo anno
- per le femmine € 2.000,00.= il primo anno e € 3.000,00.= il secondo anno;
per persone di età uguale o superiore ai 30 anni
- per i maschi € 3.000,00.= il primo anno e € 5.000,00.= il secondo anno
- per le femmine € 4.000,00.= il primo anno e € 6.000,00.= il secondo anno
Per le incentivazioni di cui ai precedenti punti, valgono le seguenti regole: sono escluse dai contributi le assunzioni di lavoratori per le quali i datori di lavoro possono beneficiare di analoghe agevolazioni previste dalla L. 223/91 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Azioni del presente Documento.
Gli interventi previsti dalle diverse tipologie non sono cumulabili.
La maturazione dei contributi avviene in semestralità posticipate; le rate in via di maturazione non sono riconosciute e il relativo contributo è revocato nel caso di cessazione di attività da parte dell'impresa o interruzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
L'erogazione dei contributi avviene in rate annuali posticipate o successivamente alla eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di lavoro a tempo parziale gli importi relativi alle diverse tipologie sono ridotti in proporzione alla riduzione di orario, stabilita dal contratto individuale di lavoro, ad eccezione delle assunzioni per le donne per le quali l'importo rimane invariato fino al raggiungimento di una percentuale di riduzione di orario pari o inferiore al 50%.
Gli interventi non possono essere effettuati per l'assunzione del coniuge, di parenti o affini entro il 3° grado del datore di lavoro o, nel caso di società, del titolare o dei soci della medesima, ad esclusione delle cooperative.
I contributi sono ammissibili anche per i soci lavoratori di Cooperative messi a libro paga.
Non possono accedere agli interventi previsti imprese che abbiano effettuato licenziamenti in provincia di Trento - salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - nei 12 mesi precedenti l'assunzione o che li effettuino nel corso della maturazione delle singole rate previste.
Non sono ammesse a contributo le assunzioni di lavoratori a domicilio o di addetti a lavori domestici.
Eventuali assunzioni dovute a modifica della ragione sociale, a fusione, a trasformazione o a trasferimento di azienda non danno diritto ai contributi, salvo quanto in seguito previsto; gli eventuali incentivi in corso vengono trasferiti alla nuova impresa rapportati proporzionalmente ai periodi non ancora maturati.
Possono essere ammesse a contributo le assunzioni connesse a trasferimento di azienda solo nei casi contemplati dall'art. 47, 5° comma della legge 29.12.1990, n. 428, alle seguenti condizioni:
- trasferimento d'azienda effettuato in conformità alla legislazione vigente;
- stipulazione nel contesto delle operazioni societarie e nell'ambito della procedura sindacale di cui all'art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, di uno specifico accordo sindacale;
- garanzia, da parte del datore di lavoro subentrante, di continuità dell'attività produttiva per almeno 24 mesi oltre la durata prevista per la fruizione delle agevolazioni (il calcolo decorre dalla data del subentro), con presentazione all'Agenzia del Lavoro, all'atto della richiesta di intervento, di garanzia fideiussoria a favore della medesima Agenzia del Lavoro, di importo corrispondente al valore dei benefici richiesti;
- predisposizione di un piano aziendale, valutato positivamente dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento;
- il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella previsione di cui all'art. 8, comma 4 bis, della legge 223/1991, ferme restando le nozioni di collegamento e controllo societario espresse all'art. 2359 del codice civile. A tal fine, il medesimo datore di lavoro dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di intervento, che ricorre la presente condizione;
- impegno del datore di lavoro subentrante a non porre in essere, per tutto il periodo indicato al punto 3, operazioni societarie che comportino l'instaurazione con il datore di lavoro cedente di rapporti di collegamento o controllo rilevanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
A tal fine, il medesimo datore di lavoro deve impegnarsi, all'atto della richiesta di intervento, al rispetto di tale condizione.
I contributi per assunzioni connesse a trasferimento d'azienda di cui ai punti precedenti vengono erogati a decorrere dalla data di immissione dei lavoratori nell'attività produttiva. Qualora al termine del programma di assorbimento l'impresa licenzi una parte dei lavoratori, in quanto esuberante, le quote residue dei contributi relative ai lavoratori immessi nell'attività produttiva vengono comunque erogate.
Su segnalazione dell'Agenzia del Lavoro, la Commissione Provinciale per l'Impiego prende in esame:
- richieste di interventi riferiti all'assunzione di personale che, pur non in possesso di tutti i requisiti formali di cui alla lettera a), integrino in modo comprovato e comunque conosciuto i presupposti di una situazione sotto il profilo sostanziale analoga alle tipologie di cui alla medesima lettera;
- richieste di interventi in caso di trasferimento di azienda, con non più di 15 dipendenti. In tale caso viene inviato alla Commissione Provinciale per l'Impiego un progetto contenente l'impegno dell'azienda subentrante a salvaguardare, in tutto od in parte, l'occupazione, unitamente ad eventuale accordo sindacale.
L'Agenzia del Lavoro provvede a deliberare in conformità alle indicazioni della Commissione Provinciale per l'Impiego.