Misure volte ad assicurare il sostegno al reddito a favore dei soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro esclusi da qualsiasi indennità statale di disoccupazione ovvero mediante l’integrazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria o di quella con requisiti ridotti
INDENNITA’ DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI DISOCCUPATI
DESTINATARI
Lavoratori/trici provenienti dal settore privato, che cesseranno o hanno cessato l’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 01.09.2008 e il 31.12.2009 per motivi riconducibili a crisi generale di mercato, di settore, occupazionale o aziendale:
- LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
- LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
- LAVORATORI LICENZIATI PER INIDONEITA’ SOPRAVVENUTA ALLA PRESTAZIONE O PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO
- APPRENDISTI
- COLLABORATORI A PROGETTO
- ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON ESCLUSIVO APPORTO DI MANODOPERA
REQUISITI GENERALI
- residenza e domicilio in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa;
- aver instaurato l’ultimo rapporto di lavoro in provincia di Trento;
- essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 15 giorni;
- anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 180 gg. (per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei 180 gg. può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi). Per i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione l’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro deve essere di almeno tre mesi.
Sono esclusi:
- lavoratori domestici;
- lavoratori titolari di CIGS o mobilità;
- titolari di pensione di anzianità e vecchiaia;
- lavoratori occupati nei lavori socialmente utili.
REQUISITI SPECIFICI
- per i lavoratori a tempo indeterminato è richiesta l’iscrizione nelle liste provinciali di mobilità e non beneficiare delle relative indennità;
- i lavoratori a tempo determinato non devono provenire da attività stagionali del settore turistico e agricolo o da ttività costituenti intensificazione ricorrente di quella ordinaria e non devono essere stati assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- per i lavoratori a progetto e per gli associati in partecipazione sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
- aver svolto in via esclusiva tali attività per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell’attività lavorativa di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell’attività suddetta;
- aver operato in regime di monocommittenza;
- aver percepito un reddito dall’ultimo contratto pari ad almeno euro 600 mensili lordi e non superiore ad euro 3.000 mensili lordi.
MISURA E DURATA DELL’INTERVENTO
L’importo del sostegno al reddito è erogato per la durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi e ammonta a:
- euro 200,00 mensili per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per ottenere il trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale dell’edilizia;
- euro 600,00 mensili per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per ottenere la disoccupazione con requisiti ridotti o agricola, di cui euro 200 da intendersi a titolo di anticipazione del trattamento statale spettante;
- euro 600,00 mensili per gli apprendisti, CO.PRO., associati in partecipazione e i lavoratori dipendenti privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione.
Per i lavoratori part-time gli importi sopra indicati sono determinati in una percentuale pari a quella dell’orario di lavoro svolto.
AZIONI FORMATIVE
Ai soggetti beneficiari del sostegno al reddito è proposta l’adesione ad offerte formative a carattere specifico.
A fronte della partecipazione all’attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un’ulteriore indennità pari a euro 2,00 per ora di effettiva frequenza.
Le offerte formative di cui sopra sono rivolte anche a soggetti disoccupati che non usufruiscono di alcuna misura di sostegno al reddito. A fronte della partecipazione all’attività formativa, viene corrisposta al lavoratore un’indennità pari ad euro 5,00 per ora di effettiva frequenza.
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda va presentata su apposito modello presso il Centro per l’impiego competente entro 60 giorni dalla cessazione dell’attività, ovvero, per i lavoratori cessati fino al 31.01.2009, entro il 31.03.2009.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti la cessazione del rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi di mercato;
- in alternativa lettera di licenziamento per riduzione di personale o cessazione attività, oppure lettera di dimissioni per giusta causa;
- eventuale ricevuta INPS di presentazione domanda di disoccupazione;
Attenzione: in caso di richiesta di accredito delle somme sul conto corrente bancario, il lavoratore/la lavoratrice è tenuto/a a fornire il proprio codice IBAN.
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE
- presso i Centri per l’impiego della Provincia Autonoma di Trento
- presso le sedi dei patronati aderenti all’iniziativa
PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800 - 264760
AZIONI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA
Testo del documento di integrazione dei criteri adottati dalla Giunta provinciale con determinazione n°2975 del 21/12/2007 e ss.mm. Il presente documento degli interventi di politica del lavoro è stato approvato dalla Commissione Provinciale per l’Impiego in data 26 gennaio 2009. Criteri adottati dalla Giunta Provinciale in data 30 gennaio 2009 con deliberazione numero 139.