AZIONI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA NELL’ANNO 2010.
PREMESSE
Il perdurare dell’attuale crisi economica e finanziaria evidenzia il prolungamento del disagio occupazionale e la crescita, anche sul territorio trentino, della disoccupazione.
La Provincia di Trento intende dunque proseguire nelle azioni di contrasto avviate nell’anno 2009 tramite la definizione per l’anno 2010 di un Programma di azioni straordinarie a termine, legato all’emergenza occupazionale.
Nel Programma sono previsti strumenti volti a perseguire le seguenti tre direttrici strategiche:
a) assicurare il sostegno al reddito a favore dei soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro esclusi da qualsiasi indennità statale di disoccupazione ovvero mediante l’integrazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria o di quella con requisiti ridotti o di mobilità o cassa integrazione;
b) potenziare le strutture dei servizi pubblici per l’impiego del sistema di politica del lavoro provinciale, adeguandole alla crescente domanda di servizi;
c) offrire nuove e straordinarie opportunità di formazione professionale, flessibile e personalizzabile, a favore dei soggetti sopra indicati.
Gli interventi elaborati dalla Provincia Autonoma risultano ispirati, di massima, al principio di residualità, in base al quale essi introducono tutele per i soggetti non considerati dallo Stato o negli spazi non presidiati dalla normativa statale. Gli stessi interventi scontano, in tale ottica, le misure introdotte dal Governo con il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 e si rivolgono tanto ai soggetti disoccupati quanto ai soggetti sospesi dall’attività lavorativa per ragioni riconducibili alla crisi economica.
Nei casi in cui, per talune categorie, l’intervento della Provincia si sovrapponga a quello dello Stato, lo stesso avrà valenza integrativa delle misure di rango statale.
Tra i connotati prioritari del Programma va compreso quello della tempestività e celerità degli interventi, onde poter immediatamente contrastare gli effetti della crisi.
DESCRIZIONE
Gli interventi descritti nel presente documento, perseguono gli obiettivi di seguito elencati:
1. assicurare un sostegno al reddito, volto ad integrare i sussidi offerti dallo Stato, a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi di mercato; tali sussidi saranno collegati, compatibilmente con le specifiche situazioni, ad interventi di politiche attive volte al mantenimento e all’incremento delle competenze professionali. Ciò al fine di consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l’aumento della loro occupabilità e adattabilità alle trasformazioni di mercato e della produzione;
2. favorire l’integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, mediante l’erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione;
3. erogare ai lavoratori impegnati in attività formativa durante il periodo di sospensione (legge n. 2/2009 e cassa integrazione) e di disoccupazione, un’indennità di frequenza oraria, ad esclusione del caso in cui il soggetto sia beneficiario dell’intervento di integrazione dell’indennità di mobilità, anche regionale ed in deroga, o di disoccupazione ordinaria e speciale previsto dal presente documento;
4. assicurare maggiori opportunità occupazionali alle persone disoccupate portatrici di svantaggio sociale nell’ambito dell’Azione 10 (lavori socialmente utili) degli interventi di politica del lavoro previsti per il triennio 2008-2010.
1. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI CHE CESSANO IL RAPPORTO DI LAVORO PER CRISI DI MERCATO
Descrizione
I soggetti che cessano l’attività lavorativa tra il 01.01.2010 ed il 31.12.2010, è riconosciuta un’indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi. Ai soggetti disoccupati è riconosciuta la possibilità di frequentare percorsi formativi, anche integrati e personalizzati, di orientamento e accompagnamento per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle competenze generali e professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità ed adattabilità. Per tali soggetti verranno definite successivamente le priorità, modalità e condizioni di intervento. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito.
Destinatari degli interventi di sostegno al reddito
Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro. Nell’ambito del lavoro pubblico, sono interessati dagli interventi i lavoratori il cui contratto a tempo determinato non sia stato rinnovato, a far data dal 01.09.2008, in conseguenza di significative contrazioni delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio e l’ente datore di lavoro abbia proceduto a realizzare piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio. I soggetti interessati potranno presentare la domanda entro il 31.03.2010, pena la decadenza dal diritto.
- lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, iscritti in lista di mobilità statale o provinciale.
- lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto;
- apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato;
- collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro;
- associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro;
- lavoratori dimessisi per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione.
Sono esclusi dagli interventi:
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo;
- i lavoratori assunti in occasione di un’intensificazione ricorrente dell’attività produttiva;
- i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- i lavoratori occupati nelle attività previste dall’Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010 e nelle attività della legge provinciale n. 32 del 1990;
- i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Requisiti richiesti per l’accesso agli interventi
Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito:
a) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro, da altri licenziamenti per riduzione di personale o dalla cessazione dell’attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto.
b) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 7 giorni di calendario;
c) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali;
d) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità;
e) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa.
Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell’indennità, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti.
a) Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto L’intervento è riservato a coloro che possiedano un’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori somministrati possono raggiungere i 180 giorni di anzianità lavorativa anche sommando al rapporto in somministrazione un successivo rapporto di lavoro dipendente presso l’utilizzatore, instaurato senza soluzione di continuità. I lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere agli interventi di sostegno al reddito purché possano far valere centottanta giorni di lavoro effettivo.
b) Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo L’intervento è riservato a coloro che siano iscritti in lista di mobilità statale o provinciale e beneficiari della relativa indennità statale o regionale. I lavoratori iscritti in lista non beneficiari di indennità di mobilità statale o regionale devono essere in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a). Possono altresì beneficiare dell’intervento i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di cui alla lettera a), pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella lista di mobilità provinciale.
c) Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto L’intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge.
d) Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo. L’intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al termine del periodo di apprendistato. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l’intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all’INPS. La Provincia integra il contributo statale qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.
e) Collaboratori a progetto e associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro I collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera per aver diritto all’intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell’attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell’attività suddetta .
- aver operato in regime di monocommittenza .
- aver percepito un reddito dall’ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600 mensili e non superiori ad euro lordi 3.000 mensili.
Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l’intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all’INPS. La Provincia integra il contributo statale, nel limite della somma massima prevista dalla Provincia, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione.
A) SOSTEGNO AL REDDITO
Misura degli interventi
1. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli inteventi, aventi titolo all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell’edilizia erogata dallo Stato, o di mobilità statale anche in deroga e regionale, è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di euro 6,60 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell’indennità di disoccupazione o di mobilità spettante. Non beneficiano di questa indennità integrativa gli apprendisti beneficiari di mobilità in deroga.
2. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola erogata dallo Stato, è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro 13,30 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.
3. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli inteventi privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione o di mobilità è corrisposta un’indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro 20 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi indicati ai punti 1., 2., 3., sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell’orario di lavoro svolto.
Condizioni dell’intervento
Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare degli interventi statali. Qualora il lavoratore abbia titolo all’intervento statale, l’intervento provinciale sarà integrativo di quello statale. Per ottenere il sostegno al reddito il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro ivi definiti.
Durata del sostegno al reddito
1. L’indennità è erogata, a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un massimo di 180 giorni. L’erogazione dell’indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività lavorativa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza. Il sostegno al reddito non è compatibile con l’istituto della “conservazione dello stato di disoccupazione”.
2. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni e secondo le modalità previste per l’erogazione dell’indennità di mobilità.
Procedura per la presentazione dell’istanza di sostegno al reddito
La procedura per accedere agli interventi di sostegno al reddito a favore dei soggetti aventi titolo all’indennità di mobilità nazionale viene attivata a seguito di accordo con l’Inps secondo criteri di semplificazione. La procedura di presentazione delle domande e di pagamento viene definita in apposito regolamento di esecuzione allo scopo adottato dal Consiglio di amministrazione dell’agenzia del lavoro.
B) AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER DISOCCUPATI
Tutti i soggetti disoccupati possono beneficiare degli interventi di politica attiva programmati, finanziati od organizzati dalla Provincia. A fronte della partecipazione all’attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un’ulteriore indennità pari a euro 2,00 per ora di effettiva frequenza, qualora non beneficiario del sostegno al reddito ad integrazione dell’indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria e speciale previsto dal presente documento (punto A1 misura degli interventi). Le offerte formative di cui sopra, qualora rivolte a soggetti disoccupati che non usufruiscono di alcuna misura di sostegno al reddito, danno titolo all’acquisizione di un’indennità pari ad euro 5,00 per ora di effettiva frequenza.
2. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI SOSPESI DAL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGIONI RICONDUCIBILI A CRISI DI MERCATO
Destinatari
Sono destinatari dell’intervento di integrazione al reddito i lavoratori sospesi nel corso dell’anno 2010 per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell’art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Sono inclusi i lavoratori sospesi per contratto di solidarietà. Resta inteso che sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico.
Requisiti
Per la maturazione del diritto all’integrazione del reddito è richiesta la partecipazione ad almeno un’azione di politica attiva del lavoro, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l’impiego. Il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di carenza). Tale soglia minima è stabilita in 120 ore per ogni semestre dell’anno 2010. I periodi di sospensione inferiori alla soglia suindicata non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale.
Misura
La misura dell’importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile:
1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti euro 1,5 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto a livello nazionale, sono corrisposti euro 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro.
3. a favore dei lavoratori beneficiari di contratto di solidarietà, sono corrisposti euro 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro. A fronte della partecipazione all’attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un’ulteriore indennità pari a euro 2,00 per ora di effettiva frequenza.
Per ciascun semestre dell’anno 2010, l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 100 ore di sospensione ulteriori rispetto al periodo di carenza richiesto.
B) SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE L’INTERVENTO DEGLI ENTI BILATERALI
Nell’ipotesi in cui gli enti bilaterali garantiscano ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro entro il 31.12.2010 un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo, la Provincia interviene con un finanziamento nella misura e secondo le modalità di seguito determinate.
Destinatari
Possono beneficiare del sostegno al reddito previsto da questo intervento i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in particolare i lavoratori sospesi, beneficiari dell’indennità statale di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, al termine del periodo di erogazione della stessa ovvero i lavoratori sospesi esclusi dalle medesime indennità, con un’anzianità presso l’azienda interessata dal trattamento di almeno tre mesi di lavoro effettivo.
Requisiti dell’intervento
L’erogazione del sostegno al reddito è subordinata:
- ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del cinquanta per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
- all’adozione di un regolamento secondo la normativa statale, la contrattazione collettiva e le disposizioni di questo Programma;
- alla gestione dell’intervento da parte dell’ente bilaterale, con oneri a proprio carico;
- all’offerta da parte dell’ente bilaterale di percorsi formativi a carattere specifico;
- alla presentazione all’Agenzia del lavoro dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali, dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato;
- alla preventiva presentazione alla Provincia del regolamento degli interventi, che dovrà risultare conforme alla normativa statale, alla contrattazione collettiva ed a questo programma.
Misura dell’intervento
L’importo del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia corrisponde alla metà dell’ultima indennità percepita dallo Stato.
Per i soggetti esclusi dall’indennità statale, l’importo previsto è pari alla metà dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Durata dell’intervento La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell’anno solare.
Condizioni per l’intervento.
L’intervento sarà attivato subordinatamente all’esaurimento delle risorse statali stanziate per gli ammortizzatori in deroga.
C) INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
In via sperimentale per l’anno 2010, l’intervento di sostegno di progetti aziendali realizzati in attuazione di accordi sindacali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di eccedenza del personale è esteso anche ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’Agenzia del lavoro si riserva, dopo un primo periodo di sperimentazione, di definire le priorità alle concessioni dell’agevolazione richiesta.
3. OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI AGGIUNTIVE NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Per l’anno 2010, nell’ambito dell’Azione 10 del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, il numero massimo delle opportunità occupazionali è elevato di 200 ulteriori rispetto a quello precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2756 del 24 ottobre 2008.
Tali opportunità sono riservate alle persone disoccupate o inoccupate, iscritte nelle apposite liste speciali e sono assegnate dall’Agenzia del Lavoro sulla base dei progetti pervenuti.
4. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER I DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
All’Azione 6 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008- 2010, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «per i lavoratori che, superato il periodo massimo di mobilità loro concesso ai sensi di legge, non hanno ancora trovato occupazione» vengono aggiunte le seguenti parole: «per i lavoratori beneficiari di cassa integrazione guadagni in deroga dichiarati in esubero e per i lavoratori beneficiari di mobilità in deroga».